Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto su pacchetti e servizi turistici

venerdì 15 giugno 2018

Sulla Gazzetta ufficiale 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto legislativo sui pacchetti e i servizi turistici n. 62/2018 che recepisce la direttiva UE n. 2015/2302.

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico estendendosi espressamente tale definizione anche ai contratti on-line, ai pacchetti “su misura” e ai c.d. pacchetti “dinamici”.

In base a quanto previsto sono considerati pacchetti quelli nei quali vi sia la combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano stati conclusi contratti separati con differenti fornitori di servizi turistici, quando siano stati acquistati presso un unico punto vendita, ovvero offerti ad un prezzo forfettario, pubblicizzati con la denominazione di “pacchetto” (o analoga), ovvero combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

All'atto dell'acquisto è previsto che l’organizzatore e il venditore forniscano prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti.

In caso di inesatta esecuzione del pacchetto: è garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.

Previsto anche un allungamento dei termini di prescrizione e cioè tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Introdotte, infine, in caso di violazione delle norme (da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore), delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro che possono essere aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.