Pubblicata la legge di conversione del DL 28/2020

martedì 30 giugno 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29.06.2020 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

Indichiamo di seguito le novità principali contenute nella legge a seguito del conversione del decreto.

App immuni

In sede di conversione in legge del decreto è stata confermata l'introduzione dell'App Immuni (da installare su base volontaria) per il tracciamento dei contagi da Covid-19, fissando le linee guida per il funzionamento del sistema che deve essere poi reso operativo dopo l'espressione di un parere del Garante per la Privacy.

L'utilizzo dell'applicazione e della relativa piattaforma di gestione dei dati saranno interrotti con la cessazione dello stato di emergenza (già disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Giustizia Penale

Per le richieste di detenzione domiciliare presentate da detenuti per reati di mafia o terrorismo, l'organo competente a decidere deve necessariamente chiedere il parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza ovvero, in caso di persona sottoposta al 41 bis al Procuratore Nazionale Antimafia e non potrà comunque concedere il beneficio prima di 24 ore dalla richiesta dei pareri.

Per i soggetti già ammessi alla detenzione domiciliare e al differimento della pena a causa dell'emergenza sanitaria l'organo competente, acquisiti i predetti pareri deve valutare la permanenza dei motivi della sussistenza dell'emergenza sanitaria entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento e poicon cadenza mensile ovvero anche prima nel caso in cui vi sia la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto.

Procedimento analogo è adottato per i casi di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi legati all'emergenza sanitaria.

Quando mutano le condizioni che hanno giustificato il provvedimento di sostituzione il Pm chiede al giudice di ripristinare la custodia in carcere, se ritiene che persistano le originarie esigenze cautelari.

Le nuove sono applicabili ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena nonchè ai provvedimenti di sostituzione della misura dela custodia in carcere con gli arresti domiciliari adottati dopo il 23 febbraio 2020.

Viene infine confermato alla data dell'1 settembre l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni.

Giustizia Civile

Confermata la possibilità dello svolgimento delle udienze da remoto, purchè il giudice sia collegato dall'ufficio giudiziario.

Tutti i provvedimenti del giudice emessi nel periodo 9 marzo - 31 luglio 2020 devono essere unicamente emessi in modalità telematica.

Confermata la possibilità di svolgimento in modalità telematica degl incontri di mediazione se tutte le parti esprimono il proprio consenso nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020.

In tali casi l'avvocato, che sottoscrive digitalmente il verbale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all'accordo di conciliazione.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Nella legge di conversione si prevede che il mediatore, trasmette il relativo accordo agli avvocati a mezzo pec.

In sede di conversione la mediazione obbligatoria è stata inserita anche per le controversie riguardanti le obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del DL 6/2020 ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per eventuali decadenze connesse a ritardati o omessi adempimenti.