lunedì 20 giugno 2022
La legge 26 novembre 2021, n. 206, di delega al Consiglio dei Ministri per la riforma del processo civile, contiene importanti modifiche alle regole per la trattazione dei procedimenti civili la cui attuazione è destinata a svolgersi in differenti fasi.
In particolare le disposizioni riguardanti la riforma del processo in senso stretto, ai sensi del primo comma dell’art. 1 dovranno essere elaborate in appositi decreti legislativi che il Governo è chiamato ad approvare entro un anno e, dunque, entro il 24 dicembre 2022.
Invece alcune vengono direttamente modificate con la decorrenza di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata e, cioè a far data dal 22 giugno 2022.
Le nuove norme si applicano, dunque, non per tutti i procedimenti, ma soltanto per quelli introdotti in data successiva al 22 giugno 2022.
Rimandando, come al solito all'integrale lettura del testo normativo riportiamo di seguito sinteticamente le novità introdotte dal provvedimento spora richiamato.
La competenza del Tribunale e del Tribunale per i minorenni.
L'art. 1, comma 28 introduce una importante modifica all'art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile risolvendo, probabilmente in maniera definitiva il confilitto di compentenze con il Tribunale per i minorenni.
La norma infatti chiarisce letteralmente ogni dubbio, estendendo la competenza del tribunale ordinario anche al caso in cui il procedimento dinanzi a tale organo sia stato introdotto anche dopo la pendenza del procedimento innanzi al tribunale per i minorenni, escludendo ciò i rischi di possibili contrasti di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull’affidamento in sede di separazione o divorzio.
Unico limite a tale estensione è costituito dall'art. 709 c.p.c., (che disciplina i procedimenti di risoluzione delle controversie tra genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale) il quale se riferito all’attuazione di provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni, dovrà essere necessariamente introdotto innanzi a tale autorità, qualora sia introdotto autonomamente, mentre qualora sia introdotto innanzi al tribunale ordinario per competenza il procedimento dovrà essere trasferito alla prima autorità.
Diversamente, quando tale procedimento sia introdotto incidentalmente, (cioè quando ancora pende il processo di merito innanzi al tribunale ordinario) la competenza sarà del Tribunale ordinario.
Modificato anche il n. 3 del 2° comma dell'art. 709 ter c.p.c. che ammette espressamente, (a differenza di contrari orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo) l'applicazione delle misure di cui all'art. 614 bis c.p.c. (condanna al pagamento di somme di denaro per inosservanza di obblighi o ritardo nell'esecuzione di provvedimenti).
Il curatore speciale del minore
Importanti modifiche investono anche la figura del c.d. "curatore speciale del minore" (artt. 78 e 80 c.p.c.).
Ferma restando, infatti, l'ipotesi della nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra minore e genitori, è prevista l'obbligatorietà della nomina di tale figura nell'ipotesi di avvio di procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, al procedimento di affidamento ai sensi della legge n. 184/1983 (c.d. "affido familiare) e al procedimento di cui all'art. 403 c.c. (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Estesa anche la nomina del curatore speciale anche nelle ipotesi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell’interesse di figli ovvero nei casi in cui il minore (almeno 14enne) ne faccia richiesta.
E' sempre fatta salva la discrezione di nomina da parte del giudice se i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il nuovo art. 80 consente poi al giudice che nomina il curatore speciale, nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare, di attribuire al curatore speciale del minore “poteri di rappresentanza sostanziale”.
Imposto anche l'obbligo per il curatore speciale di ascoltare il minore e prevista la possibilità per il minore che abbia compiuto i 14 anni, per i genitori, per il tutore e per il pm, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.
La nuova procedura per i provvedimenti in favore dei minori da parte della Pubblica Autorità.
Come detto sopra nei casi in cui la Pubblica Autorità compia di sua iniziativa (come previsto dall'art. 403 c.c.) degli interventi che riguardano direttamente dei minorenni, è prevista la nomina di un curatore speciale del minore.
In tali casi è previsto anche l’immediato avviso orale del provvedimento al p.m. presso il tribunale per i minorenni, con trasmissione entro le 24 ore delle misure adottate, corredate di documentazione utile e di una sintetica relazione.
Il p.m., entro le 72 ore successive, laddove non intenda revocare i provvedimenti adottati dalla Pubblica autorità ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni competente per territorio, potendo anche richiedere (se ritenuto opportuno dopo specifici accertamenti) anche misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale.
Nelle 48 ore successive il tribunale per i minorenni, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, e il giudice relatore, fissando l’udienza innanzi al collegio, comunicandolo al p.m. e notificandolo ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale.
All’udienza si procede all’interrogatorio libero delle parti, all’assunzione delle informazioni, e all’ascolto del minore e all’esito, entro 15 giorni, il Tribunale emette decreto di conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Entro 10 giorni è prevista la possibilità di proporre reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
Previste novità anche in materia di esecuzione forzata.
Competenza territoriale in tema di esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il comma 29 dell’articolo unico della legge delega dispone una modifica del foro competente nelle ipotesi di pignoramento presso terzi laddove il debitore sia una pubblica amministrazione stabilendo che Il giudice competente non sia più quello del luogo dove il terzo pignorato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (come attualmente previsto dall’articolo 26 bis, comma 1, Codice di procedura civile), bensì quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Pignoramento presso terzi
Il comma 32 dell'art. 1 introduce una nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento presso terzi, stabilendo l’obbligo per il creditore procedente di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, depositando nel fascicolo copia dell’avviso notificato, a pena di inefficacia del pignoramento. Se sono coinvolti più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo al quale non sia stato notificato l’avviso ovvero per il quale non si sia provveduto al deposito dell’avviso notificato.
Albo dei CTU
Il comma 34 dell’art. 1 interviene anche sugli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c., al fine di aggiungere, nell’albo dei consulenti tecnici dei Tribunali la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell’età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all’albo.
Negoziazione assistita in materia di controversie relative ad affidamento e mantenimento di figli naturali nati fuori dal matrimonio, maggiorenni non autosufficienti e obblighi alimentari.
Il comma 35 dell’art. 1 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all’art. 6 del d.l. n. 132/2014, estendendone l’applicazione anche alle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.
Controversie in materia di cittadinanza
Il comma 36 dell’art. 1, infine, interviene sulla disciplina delle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana (fino ad ora riservate alla sezione specializzata presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46), modificando i criteri di individuazione del foro competente, stabilendo che: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.