Post date: Aug 1, 2011 5:03:37 PM
Con i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2011 il Garante ha per la privacy ha stabilito le nuove regole per il trattamento dei dati sensibili, valide dal 1° luglio 2011 fino alla fine del 2012 per una serie di categorie professionali.
Non vi è dunque la necessità nel caso di rispetto delle dette regole per i professionisti di formulare una specifica richiesta di autorizzazione.
L'autorizzazione n. 4 riguarda i liberi professionisti, tra cui anche per gli avvocati. Essa è estesa anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista, ai praticanti e ai tirocinanti.
Il provvedimento stabilisce che Il trattamento “deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente”.
Nello specifico, l'avvocato può adempiere all’obbligo di informare l'interessato “in un unico contesto”, e cioè anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, con la pubblicazione sul proprio sito internet, “anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali”.
Si specifica che se i dati sono raccolti per un'attività giudiziaria l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.
I dati devono sempre essere “strettamente pertinenti e non eccedenti” rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
L’autorizzazione è valida unicamente per l'espletamento di incarichi che il professionista può effettuare in base alla propria iscrizione agli albi di categoria e dunque:
a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscali;
b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive;
c) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
I dati sensibili possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti ed in ogni caso, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere gli incarichi conferiti.
I dati relativi alla vita sessuale, non possono essere mai “diffusi”.
Per i particolari si rimanda agli allegati al presente post