Il Consiglio nazionale forense interviene sulla sentenza della Cassazione n. 19246/2010

Post date: Oct 15, 2010 8:51:37 AM

Il Consiglio Nazionale Forense ha deciso di intervenire in merito alle conseguenze processuali provocate dalla recente sentenza n. 19246/2010.

Come è noto, con il detto provvedimento, la Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione dell’opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

Tale decisione sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.

Per tali motivi il CNF ha proposto al Parlamento due interventi normativi in via alternativa.

Il primo “ mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, legittimando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario.

In particolare, il CNF ha proposto di chiarire che “l’'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione adecreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc”.

Il secondo mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.

Tale iniziativa è stata presentata nel comunicato stampa del 14 ottobre che è riportato in allegato