Nuovi parametri forensi al via dal 23 ottobre 2022

mercoledì 19 ottobre 2022

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022 il Decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 recante il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Di seguito indichiamo le principali modifiche per i diversi ambiti applicativi.

DIRITTO CIVILE

1) E' stata fissata nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi relativi alle varie fasi del processo e cioè le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, disposizione che riguarda anche l'attività penale e quella stragiudiziale;

2) è stata introdotta la tariffa a tempo con la quale l'avvocato può pattuire con il cliente un compenso orario, tra un minimo dii euro 200,00 e un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti;

3) sono state soppresse le parole”di regola” ovunque ricorrano, in modo tale da limitare la discrezionalità del giudice della liquidazione dei compensi;

4) viene' aumentata la percentuale di riduzione del compenso (penalità) in caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile: il compenso dovuto all'avvocato del soccombente viene ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante;

5) per il ricorso per Cassazione è stato aggiunto il comma 10-quater che prevede che nei relativi giudizi il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

6) è stata, infine aggiunta un'apposita tabella dedicata alle procedure concorsuali, con la specificazione che nei procedimenti di ammissione al passivo (compresi quelli di impugnazione allo stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente), i parametri possono essere ridotti fino al 50 per cento.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Per i giudizi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva e' aumentato sempre sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti, mentre nel caso di proposizione del ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento;

Nell'ipotesi dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla tabella per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

DIRITTO PENALE

Poche modifiche hanno riguardato i compensi relativi ai giudizi penali ed in particolare:

1) Come sopra indicato, anche per l'attività penale viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi;

2) viene previsto un aumento del 20% dei compensi nel caso in cui le indagini difensive siano particolarmente complesse o urgenti.


ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

1) Anche per l'attività stragiudiziale viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi;

2) Viene aggiunto all'art. 18 il periodo: “Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”;

3) viene previsto che per la mediazione e la negoziazione assistita “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”;

4) per le prestazioni stragiudiziali relative ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto da una nuova tabella (tabella n. 25).