Nuova direttiva CE su ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Post date: Mar 16, 2011 3:51:52 PM

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato la nuova direttiva n. 7 del 16 febbraio 2011 (da recepire entro il 16 marzo 2013 per gli Stati membri) che abroga la precedente Direttiva 2000/35/C che aveva introdotto nel nostro ordinamento gli "interessi moratori" di cui al dlgs. 231/2002.

Tra le più rilevanti disposizioni della nuova normativa europea vanno segnalati: il campo di applicazione (si applica espressamente anche alle pubbliche amministrazioni) ed il "concetto di clausole contrattuali e prassi inique".

Si segnala che le nuove disposizioni si riferiscono ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intesa quale transazione che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo che avvenga tra imprese private o tra imprese e pubbliche amministrazioni.

La normativa specifica, inoltre, che per determinare se una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero sia gravemente iniqua per il creditore, si dovrà tenere conto, a norma dell’art. 7, paragrafo 1, di tutte le circostanze del caso, tra cui:

a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) la natura del prodotto o del servizio;

c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento, o all’importo forfettario.

Inoltre, una clausola contrattuale o una prassi è da considerare gravemente iniqua qualora:

  • escluda l’applicazione di interessi di mora;

  • escluda il risarcimento per i costi di recupero

Al riguardo, la Direttiva richiede agli Stati membri di disporre che dette clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore, in via alternativa, o non possano essere fatte valere, oppure diano diritto a un risarcimento del danno.

Tra le principali disposizioni introdotte, la Direttiva (agli artt. 3 e 4), prevedendo anche norme relative dell’applicabilità del tasso di riferimento ed alla decorrenza del diritto agli interessi di mora, richiede che al creditore sia assicurato il diritto a detti interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, purchè sussistano le seguenti condizioni:

  • l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge;

  • il mancato ricevimento nei termini stabiliti dell’importo dovuto e l'imputabilità del ritardo al debitore.

Inoltre, relativamente ai ritardi di pagamento, è fatto obbligo agli Stati membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni nelle transazioni tra imprese e trenta giorni (termine prorogabile sino ad un massimo di sessanta giorni) nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni(ove queste siano debitrici).

Detti termini possono essere modificati mediante espresso accordo contrattuale, fatto sempre salvo il divieto di clausole, gravemente inique per il creditore come sopra specificato.

Tale direttiva il cui testo integrale viene riportato tra gli allegati ha lo scopo principale di favorire la competitività delle imprese con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

Entro 16 marzo 2013, dunque, dovrà essere emanata una nuova normativa che sostituisca il dlgs 231/2002 e si adegui alle nuove indicazioni comunitarie.