Nuova delibera AGCOM su indennizzo ad utenti nelle controversie con operatori telefonici

Post date: Mar 25, 2011 5:30:10 PM

E’ stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2011, n. 60 la deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

La deliberazione prevede un regolamento in materia di indennizzi applicabili per la definizione delle controversie tra gli operatori di telefonia, internet e tv a pagamento e gli utenti, le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 15 marzo 2011.

Tra le novità di maggior rilievo si segnala l'indennizzo automatico con accredito diretto nelle fatture, a partire dalla prima emessa dopo l’accertamento del disservizio da parte dell’utente.

L’accertamento del disservizio dovrà essere compiuto entro iltermine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione da parte dell'utente.

Viene poi precisato che nel caso in cui la somma da corrispondere a titolo di indennizzo sia superiore all’importo della prima fattura utile, la parte eccedente (se superiore ad euro 100,00) verrà corrisposta attraverso un assegno o un bonifico bancario entro il termine di giorni 30 dalla data di emissione della fattura.

Per quelle utenze con pagamento anticipato del traffico (es: addebito bancario o su carta di credito) la corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo.

La delibera si occupa anche delle ipotesi di esclusione degli indennizzi, prevedendo, all’articolo 14, che nelle ipotesi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione in maniera anomala (o non conforme alle condizioni del contratto stipulato) devono essere esclusi gli indennizzi per i disservizi conseguenti o collegati a tale utilizzo. La delibera specifica che, per utilizzo anomalo, tra gli altri, deve intendersi il traffico dal quale deriva un vantaggio complessivo in termini di autoricarica superiore ad euro 300,00 mensili.

Tra gli allegati il testo integrale della delibera