Multe "scontate": le indicazioni operative del Ministero

Post date: Nov 19, 2013 9:30:28 AM

E' stata recentemente pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11.11.2013, con cui sono state fornite le prime indicazioni relative all'applicazione della legge 98/2013 con la quale sono state apportate alcune modifiche al Codice della Strada.Infatti, secondo quanto previsto dall'attuale versione dell'art. 202 del Codice della Strada, oggi il trasgressore e il responsabile in solido possono ottenere il beneficio del pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione irrogata qualora effettuino il pagamento del relativo importo entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

Non può, invece, beneficiare di tale "sconto" il trasgressore che incorra in violazioni che prevedono la confisca del veicolo e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

La circolare chiarisce, inoltre, che la possibilità di accedere alla detta riduzione vale unicamente per le sanzioni irrogate con i verbali di contestazione notificati a partire dal 21 agosto 2013 (ossia dalla data di entrata in vigore della L. n. 98/2013), indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso.

Il pagamento, allo stato attuale non può essere effettuato direttamente all'agente accertatore con strumenti di pagamento elettronici, "salvo futuri adeguamenti", bensì soltanto attraverso un modello F23 ovvero tramite versamento in conto corrente postale o bancario. Il pagamento ridotto non è applicabile nelle ipotesi di rateizzazione della sanzione amministrativa.

Specifica, infine la circolare ministeriale che, a seguito delle intervenute modifiche normative, il verbale redatto dagli agenti deve ora contenere anche la chiara indicazione della facoltà di avvalersi della misura agevolata nei tempi prescritti, dell'importo minimo ridotto e dei casi in cui la procedura non è invece applicabile.

Per le infrazioni notificate dopo il 21 agosto 2013 qualora il verbale non contempli tali indicazioni la circolare prevede che il trasgressore e l'obbligato in solido che intendano avvalersi della possibilità di beneficiare della riduzione, in autotutela, possano manifestare tale volontà e gli uffici potranno procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione che annulli il precedente e rimetta il richiedente nel termine di cinque giorni per il pagamento in misura ridotta.