Misure cautelari: da oggi in vigore le nuove norme

Post date: May 8, 2015 10:11:24 AM

E' entrata oggi in vigore la legge 16 aprile 2015, n. 47, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persona affette da handicap in situazione di gravità.

In particolare le nuove norme modificano gli artt. 274 e 275 del Codice di Procedura Penale.

Quanto all'art. 274 c.p.p. vengono modificati i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, dovendo ora il pericolo di fuga non essere soltanto "concreto" ma anche anche attuale, valutazione che non si potrà effettuare unicamente sulla base della gravità del reato per il quale si procede.

Sarà infatti necessario approfondire meglio la sussistenza degli elementi necessari per l'applicazione della custodia cautelare dovendosi considerare oltre alla gravità del reato anche ulteriori aspetti come eventuali precedenti, il comportamento dell'imputato, ecc..

Quanto alle modifiche dell'art. 275 c.p.p. viene stabilito che la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta unicamente se altre misure interdittive o coercitive risultino inadeguate, relegando, dunque, il carcere, ad un'ipotesi residuale di applicazione di misura cautelare.

Il giudice, inoltre, così come disposto dal nuovo art. 292 c.p.p. non potrà più rifarsi alle motivazioni per l'applicazione della misura contenute negli atti del PM, ma dovrà dare una propria e specifica motivazione che consideri anche quanto sostenuto dalla difesa.

La durata massima delle misure interdittive, quali la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio e il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali, ai sensi del nuovo art. 308, comma 2, c.p.p., viene aumentata da 2 a 12 mesi e tali misure divengono inefficaci con il solo decorso del termine stabilito.

Tra le modifiche più significative della legge penitenziaria, si segnala, infine la possibilità di visita non solo dei congiunti strettissimi in pericolo imminente di vita, ma anche il diritto alla visita al domicilio del figlio, coniuge o convivente "affetto da handicap in situazione di gravità".