Le modifiche al Codice di Procedura Civile previste dalla Legge di stabilità

Post date: Nov 21, 2011 11:35:32 AM

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (n. 183 del 12.11.2011) sono state introdotte una serie di modifiche al Codice di Procedura Civile e delle misure tese ad accelerare il contenzioso civile pendente in appello e in Cassazione.Tali modifiche sono disciplinate dagli artt. 12, 26, 27 e 28 della detta norma e, ai sensi del successivo art. 36 entreranno in vigore dall'1 gennaio 2012.Si riportano di seguito,in sintesi le novità previste per ciascun articolo, rimandando, comunque, al testo allegato contenente la versione modificata di tutti gli articoli in neretto.

Art. 125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

E' previsto che il difensore indichi nell'atto difensivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine di appartenenza

Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) e Art. 134. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

Per coordinamento con l'art. 125 sono stati abrogati i commi che prevedevano in questi articoli il medesimo adempimento a cura del difensore di indicazione della posta certificata al fine di effettuare le comunicazioni di deposito della sentenza o dell'ordinanza.

Art. 136. (Comunicazioni)

Viene previsto che il biglietto di cancelleria sia consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Art. 170. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

Per coordinamento con il precedente art. 136 viene eliminato il comma di questo articolo che prevedeva le medesime modalità di comunicazione.

Art. 176. (Forma dei provvedimenti)

Per gli stessi motivi viene eliminato anche in tale articolo il riferimento alle modalità di comunicazione che ora è già contenuto per tutti gli atti nella previsione di cui all'art. 136.

Art. 183. (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

Anche in tal caso, al fine di coordinare la norma con l'art. 136, viene eliminato l'ultimo comma che prevedeva che, in caso di emissione fuori udienza dell'ordinanza di cui all'art. 183 comma VII da parte del giudice la stessa poteva essere comunicata secondo le modalità telematiche o a mezzo fax.

Art. 250. (Intimazione ai testimoni)

Si prevede che l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza possa essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

Quando il giudice provvede in merito all'istanza di provvisoria esecuzione, se ritiene che la stessa sia inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 350. (Trattazione)

Si prevede che in sede di appello pur essendo la trattazione collegiale, il presidente possa delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti

Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)

In caso di istanza si sospensione presentata prima dell'udienza di comparizione con apposito ricorso, in sede di comparizione, il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies.

Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

Art. 352. (Decisione)

Anche in sede di decisione in appello, quando il giudice ritiene la causa matura può deciderla senza concessione di termini per le memorie, ai sensi dell’articolo 281-sexies.

Art. 366. (Contenuto del ricorso)

Nel ricorso per Cassazione si prevede che, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni vengano eseguite presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Tutte le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma (ossia a mezzo di pec o fax).

Art. 431. (Esecutorieta' della sentenza) - rito del lavoro

Anche in sede di appello nel processo del lavoro, in caso di istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, se la stessa è ritenuta inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 445-bis. (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)

Si prevede che la sentenza che definisce il giudizio previsto per l'accertamento dell'invalidità civile in sede di accertamento tecnico obbligatorio sia inappellabile.

Art. 518. (Forma del pignoramento)

Si prevede che, in caso di pignoramento, su richiesta di parte (creditore o debitore) l’ufficiale giudiziario possa trasmettere copia del processo verbale al creditore e al debitore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

Misure per l'accelerazione del contenzioso in appello e in Cassazione.

Previste infine alcune misure per l'accelerazione dei procedimenti pendenti in appello e in Cassazione.

L'art. 26 della legge di stabilità stabilisce l'obbligo, per le cause di appello pendenti da oltre due anni prima entrata in vigore della legge, e per i procedimenti civili pendenti davanti la Corte di Cassazione, relativamente a pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 numero 69, di presentare istanza di trattazione del procedimento, sottoscritta dalla parte che ha sottoscritto il mandato, con dichiarazioni di persistenza dell'interesse delle parti alla loro trattazione entro il termine perentorio di mesi sei dall'avviso della cancelleria.

Ove ciò non avvenga, la impugnazione si intende rinunciata, con conseguente estinzione del giudizio;