L'Agenzia delle Entrate chiarisce modalità di gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione con circolare del 12.04.2012

Post date: Apr 13, 2012 4:58:04 PM

L’Agenzia delle entrate, con circolare 12 aprile 2012, n. 12/E inserita in copia tra gli allegati, e già condivisa con Equitalia, ha fornito istruzioni agli Uffici in merito alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate. Dalla circolare emerge espressamente che "il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo".

Viene, dunque, definitivamente chiarito che l'Agenzia delle Entrate è parte del giudizio unicamente nei casi in cui il debitore intenda contestare la legittimità della pretesa impositiva, mentre, al contrario è parte del processo unicamente l'Agente di riscossione in tutti quei casi in cui si intendano contestare attività svolte dopo la consegna del ruolo alla stessa.

Pertanto, se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, stesso Ufficio dovrà eccepire il difetto di legittimazione passiva e, in via prudenziale e in attesa che si consolidi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circolare ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente della riscossione in applicazione dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (circolare n. 51/2008).

Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, eccependo anche (o solo) vizi riferibili all’attività dell’Ufficio è invece, onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’Ufficio, sempre ai sensi dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.