La riforma della legittima difesa è legge

lunedì 6 maggio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 è stata pubblicata la legge 26 aprile 2019, n. 36 recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa".

La nuova legge che si compone di 9 articoli, con data di entrata in vigore per il 18 maggio 2019, modifica in maniera importante i limiti applicativi del concetto di legittima difesa di cui all'art. 52 del Codice Penale e interviene anche sul regime sanzionatorio di alcuni reati quali furto, rapina e violazione di domicilio.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti.

Concetto di legittima difesa

L'art. 52 del Codice Penale viene modificato con la previsione di una legittima difesa "presunta" per tutti i casi in cui vi siano ipotesi di violazione di domicilio, dovendosi intendere per domicilio non solo la propria abitazione ma anche qualsiasi luogo ove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

All'interno di tali luoghi il soggetto che si difende dall'intrusione altrui “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.

Nella nuova formulazione dell'art. 52, in questi casi, la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa

Modifiche ad altri reati

Modificati anche i parametri sanzionatori per il furto "in abitazione" i cui limiti minimi e massimi salgono di un anno (rispettivamente da 3 a 4 e da 6 a 7) e il furto aggravato i cui minimi salgono da 4 a 5 anni e la multa da 927 a 1.000 euro, rimanendo invariata nel massimo la reclusione (a 10 anni), ma con aumento della multa da 2.000 a 2.500 euro.

Per quanto riguarda la rapina nel minimo la reclusione è elevata da 4 a 5 anni, mentre per quella aggravata la pena minima sale da 5 a 6 anni e aumenta anche la multa (per la quale si passa a 2.000-4.000 euro).

Importanti le modifiche anche per la violazione di domicilio, reato per il quale la pena minima è raddoppiata (da 6 mesi a 1 anno di reclusione), mentre nel massimo è aumentata da 3 a 5 anni: Nelle ipotesi aggravate il minimo raddoppia da 1 a 2 anni e il massimo aumenta da 5 a 6.

Importante variazione anche per il furto aggravato (di cui all'art. 624 bis c.p.) per il quale la sospensione condizionale della pena potrà essere concessa solo con il risarcimento integrale del danno alla persona offesa.