Interventi sulla Giustizia civile: le modifiche al codice di procedura a seguito della legge di conversione del DL 212/2011 e le altre disposizioni abrogate

Post date: Feb 23, 2012 6:21:48 PM

La Legge 17 febbraio 2012 n. 10 ha convertito con modifiche il decreto legge 212/2011, più noto come "Pacchetto Severino", rendendo definitive solo alcune delle novità normative previste dalla decretazione di urgenza eliminando, invece molte delle disposizioni originariamente previste.

In sintesi la legge di conversione incide unicamente sulle modifiche apportate dal Governo al Codice di rito, escludendo, così l'entrata in vigore delle altre norme proposte.

Per chiarezza di lettura riportiamo, pertanto, di seguito prima l'indicazione delle le norme abrogate dal decreto legge 212/2011 e, subito dopo, in versione comparativa, il testo degli articoli modificati del Codice di Procedura civile:

NORME ABROGATE

- Procedura da sovraindebitamento

E' stata eliminata tutta la parte riguardante la procedura del sovraindebitamento (prevista dagli artt. da 1 a 11). Si trattava di quelle disposizioni che individuavano una procedura in favore del debitore che versasse in situazione di eccessivo indebitamento.

- Dichiarazione di persistenza di interesse nei giudizi in appello e Cassazione (Art. 26 della L. 12 novembre 2011, n. 183)

Viene abrogata tale norma, intitolata come "Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello" che prevedeva la necessità di presentare dichiarazione di persistenza di interesse sottoscritta dalla parte nei procedimenti pendenti in appello e in Cassazione avverso le pronunce pubblicate prima della l. n. 69/2009 a pena di estinzione dei giudizi.

- Mediazione civile

Abrogati l'Art. 5, comma 6-bis del dlgs 28/2010 che prevedeva la vigilanza del capo dell'ufficio giudiziario sulla verifica della condizione di procedibilità del giudizio, nonchè l'adozione di ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, l'obbligo di relazione con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia, nonchè l'Art. 8, comma V, secondo periodo nella parte in cui disponeva "Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1"

Magistrati Onorari.

L’art. 13 della legge di conversione regola, infine, la proroga dei magistrati onorari.

Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Tra gli allegati il testo della legge di conversione