In caso di ricorso avverso il verbale di contestazione, no all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Circolare del Ministero dell'Interno del 5.09.2011

Post date: Sep 12, 2011 8:18:47 AM

Con circolare n. 75157 del 5.09.2011, scaricabile tra gli allegati, il Ministero dell'Interno (a conferma di precedente circolare del 29.04.2011) ha precisato che non può configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 126 bis del Codice della Strada (omessa collaborazione da parte del cittadino in mancanza di indicazione delle generalità del conducente) nelle ipotesi in cui venga, invece, comunicata all'organo di Polizia l'avvenuta proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione della sanzione principale.

La circostanza di aver proposto ricorso avverso il verbale principale, infatti, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, poichè il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima che siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi.