Il DL rilancio è legge: pubblicata la legge di conversione del DL 34/2020

martedì 21 luglio 2020

E' stata pubblicata Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pur rimandando come al solito alla lettura integrale del testo riteniamo utile segnalare alcune delle novità di maggior rilievo.

Introduzione ecobonus.

Introdotto il c.d. "superbonus” per l’adeguamento sismico degli edifici e per il miglioramento energetico nella misura del 110%, già previsto per le prime case è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (fino a 50 mila euro per unità) escludendo solo gli edifici di lusso.

Viene confermata la possibilità di cessione del credito, anche ad istituti di credito.

Bonus acquisto auto

Per l’acquisto (in caso rottamazione di una vecchia auto) di auto ibride o elettriche (con emissioni fino a 20 gr al Km) previsto un bonus fino a 10.000 o fino a 6.000 euro per auto con emissioni tra 21 e 60 gr al Km, mentre per l'acquisto di auto c.d. "Euro 6) con emissioni superiori previsto un bonus fino a 3500 Euro se si rottama un’auto di oltre 10 anni ovvero fino a 1750 Euro senza rottamazione.

Smartworking nella Pubblica Amministrazione e nel privato

Estesa la possibilità per i lavoratori della Pubblica Amministrazione (che svolgono mansioni compatibili con il lavoro da casa) di rimanere in smartworking fino al 31 dicembre 2020.

I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Misure di sostegno al reddito

Ai Liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata dall'INPS un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione.

Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Reddito di emergenza

Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza” (REM), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

E' erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro, previa presentazione in via telematica sul sito dell'INPS entro il 31.07.2020.

Crediti di imposta per gli affitti

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 (Credito d'imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute.

Contributi a fondo perduto

Ne possono beneficiare soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

E' corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario previa richiesta da effettuare a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto.

Pensioni di invalidità

Aumentata da 285,66 Euro a 516 Euro la pensione di invalidità per gli invalidi totali al 100%, e con redditi inferiori ad Euro 6713,98.

Istruzione

Viene incrementato di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia (da 0 a 6 anni) non statali è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a causa dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito dagli uffici scolastici regionali in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Alle scuole primarie e secondarie paritarie (fino ai 16 anni) è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a causa dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito dagli uffici scolastici regionali in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Semplificazione

Con efficacia limitata al 31 dicembre 2020 previsto l'ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Si dispone inoltre che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.

È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.