DL 59/2016 in Gazzetta: novità in tema di procedure esecutive, concorsuali e finanziamenti

Post date: May 6, 2016 9:06:15 PM

In data 3.05.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 59/2016, rubricato come "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".

Il decreto che entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione contiene, dunque, importanti novità in tema di procedure esecutive e concorsuali delle quali esaminiamo di seguito gli aspetti più rilevanti.

A) Pegno mobiliare non possessorio: viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (es.: un macchinario – con esclusione dei beni mobili registrati) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo; in precedenza il debitore perdeva l'uso del bene oggetto di pegno; viene istituito un registro dei pegni non possessori presso l'Agenzia delle Entrate;

B) Patto marciano: per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano" ed ossia è possibile concedere in garanzia un bene immobile attraverso un contratto condizionato di cessione che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Non è possibile concedere in garanzia l'immobile di residenza dell'imprenditore. La legge prevede che si verifichi l'inadempimento quanto siano scadute almeno tre rate del finanziamento e siano decorsi almeno sei mesi dal loro mancato pagamento. Quando invece è prevista la restituzione in unica soluzione si ha inadempimento quando siano decorsi sei mesi dalla scadenza. Il valore di cessione deve essere determinato da un terzo, secondo gli accordi presi dalle parti. Nell'ipotesi in cui il bene immobile al momento della cessione abbia un valore superiore al debito residuo il creditore ne diventerà proprietario corrispondendone la differenza, nel caso contrario invece non dovrà pagare nulla e sarà trasferita la proprietà.

C) Disposizioni in materia di espropriazione forzata.

- Pignoramento

Viene modificato l'art. 492 c.p.c. con l'obbligo di inserire nell'atto di pignoramento la seguente formula: “a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Naturalmente viene modificato anche l'art. 615 secondo comma c.p.c. specificando appunto che l'opposizione proposta dopo la vendita o l'assegnazione è di norma inammissibile ad esclusione del caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se il debitore dimostri di non averla potuta proporre per causa a lui non imputabile.

- Numero dei tentativi di vendita ed estinzione della procedura esecutiva

Viene modificato anche l'articolo 532 c.p.a., secondo comma, con la previsione secondo la quale "Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

In sintesi dopo tre tentativi di vendita è rimessa al giudice la possibilità di estinguere la procedura esecutiva anche in assenza dei presupposti previsti dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (infruttuosità dell'esecuzione forzata);

- Provvedimenti di rilascio

Modificato l'art. 560 c.p.c. con la previsione per cui la procedura di rilascio per gli immobili potrà essere eseguita senza le formalità previste dagli art. 605 e ss e, dunque, direttamente dal custode senza la presenza dell'ufficiale giudiziario eventualmente con l'assistenza della forza pubblica

- Assegnazione a favore del terzo

Inserito l'art. 590 bis che prevede l'assegnazione dell'immobile in favore di un terzo con onere per il creditore assegnatario di comunicarne il nominativo entro cinque giorni dall'assegnazione.

D) Decreto ingiuntivo

Viene modificato l'art. 648 primo comma c.p.c., secondo periodo, a norma del quale il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate

E) Legge fallimentare

Introdotta la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche sia per le udienze che per le adunanze dei creditori. Introdotta anche la possibilità di revocare il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;

F) Registro delle procedure esecutive e concorsuali:

Viene Istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale di tutte le procedure esecutive e concorsuali onde consentirne l'accesso e la verifica ai creditori.

Tra gli allegati inseriamo per un maggiore approfondimento le tavole sinottiche elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura - Sezione di Milano nelle quali viene riportato il raffronto tra vecchia e nuova normativa.