Diritto d'autore sui "fonogrammi": da 50 a 70 anni. I nuovi termini nel Dlgs 22/2014

Post date: Mar 17, 2014 11:59:12 AM

Nuovi termini di durata per la protezione del diritto d'autore a far data dal 26 marzo 2014.

Questo è quanto previsto dal Dlgs n. 22/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11.03.2014 (con entrata in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione) che va dunque a modificare il contenuto dell'art. 75 della legge n. 633/41 con la seguente versione:

«Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».

Dunque il termine si estende a 70 anni (rispetto ai cinquanta originariamente previsti) a partire dal momento in cui via sia la pubblicazione lecita del brano musicale (definito "fonogramma") ovvero dal momento in cui lo stesso sia comunicato al pubblico.

Il decreto modifica altresì la legge n. 633/41 inserendo gli articoli 84-bis e 84-ter (che si occupano rispettivamente delle remunerazioni e della possibilità per l'artista di recedere dal contratto con il produttore in caso di vendite insufficienti dopo 50 anni dalla pubblicazione), modificando l'art. 85 (che disciplina l'eccezioni al momento di decorrenza dei termini di durata dei diritti).

Gli articoli 4 e 5 del decreto, infine, si occupano rispettivamente dell'applicazione nel tempo della legge e delle misure transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma.

In particolare l'art. 4 stabilisce che le nuove disposizioni "si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtu' delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".

L'art. 5, invece stabilisce che "Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe piu' protetto. 2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore".

E' bene precisare che le modifiche riguardano unicamente produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano e non altre tipologie di diritti d'autore.

La modifica normativa si inserisce nel contesto di attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE