Decreto correttivo sul codice del processo amministrativo: dall'8 dicembre in vigore le relative modifiche

Post date: Dec 1, 2011 3:57:51 PM

Dopo poco più di un anno dalla sua entrata in vigore (settembre 2010) il Codice del processo amministrativo (Dlgs n. 104/2010) viene sottoposto ad una leggera revisione, a seguito del decreto legislativo del 15 novembre 2011, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011.

Tali operazioni di restyling, peraltro, non possono ritenersi concluse, in quanto la legge delega consente ulteriori variazioni per due anni dall'entrata in vigore del codice e, dunque, è prevedibile che entro il 16 settembre 2012 vengano apportate ulteriori modifiche.

Di seguito, in ogni caso, vengono riportate le principali novità apportate dal decreto correttivo che entreranno in vigore il prossimo 8 dicembre 2011.

Comunicazioni e notifiche dalle segreterie.

Nell’art. 136, comma 1 viene rafforzato l'uso delle modalità telematiche di comunicazione agli avvocati. Infatti, le comunicazioni di segreteria effettuate per posta elettronica certificata o fax, ai recapiti indicati dal difensore nel suo primo atto processuale, si intenderanno come conosciute dall’avvocato destinatario.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25 che prevede l'utilizzo di tali modalità di comunicazione anche nelle ipotesi in cui il difensore abbia scelto di eleggere domicilio presso lo studio di un altro avvocato e, dunque, il "domicilio" informatico sarà sempre prevalente rispetto a quello reale scelto dall'avvocato ai fini delle comunicazioni di segreteria.

Pronuncia sulle spese (fase cautelare e sentenza di merito)

Altra modifica riguarda l’articolo 57, in materia di spese, del procedimento cautelare anche alla luce dei dubbi sorti in sede di interpretazione della norma già all'indomani della sua entrata in vigore.

In base alla nuova formulazione, viene espressamente chiarito che la pronuncia sulle spese resa in sede cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, sia esso una sentenza o un decreto, o più in generale una pronunzia di rito.

La condanna alle spese prevista dal provvedimento cautelare potrà, dunque, essere cancellata o modificata soltanto a seguito di una sentenza di merito che ne dovrà dare anche la relativa motivazione.

Deposito di memorie, repliche e udienza di discussione

Apportate modifiche anche all’art. 72 che prevede tre termini a ritroso, a partire dall’udienza di discussione, per il deposito di documenti, memorie ed eventuali repliche al fine di chiarire le relative modalità.

Sarà, infatti, ora possibile depositare le repliche solo se controparte abbia già depositato documenti o memorie e sempre che le repliche stesse riguardino i medesimi contenuti delle memorie.

L’udienza di discussione continua ad essere pubblica, ma il presidente del collegio avrà il potere di disporre lo svolgimento della stessa a porte chiuse, qualora ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Ricorso incidentale in materia di appalti

In tale materia il codice aveva già determinato, rispetto al termine ordinario, una riduzione dello stesso (da 60 a 30 giorni) ad esclusione del ricorso incidentale e dell'appello contro le ordinanze cautelari.

Con la modifica apportata al comma 5 dell’art. 120 il ricorso incidentale, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, vengono, invece, espressamente accomunati con la conseguenza che in tutti questi casi si applicherà, comunque, il termine di 30 giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell’art. 2 delle “ulteriori disposizioni transitorie” per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continueranno a trovare applicazione le norme previgenti.

Tra gli allegati si riporta il testo integrale del decreto correttivo 195/2011