mercoledì 2 dicembre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 157/2020, rubricato come "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ma più noto come decreto "Ristori quater".
Rimandando alla lettura integrale del provvedimento riportiamo di seguito alcune delle novità più rilevanti.
Scadenze fiscali
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dall'ordinario termine di scadenza del 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.
Il decreto estende inoltre il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi (così come già fatto in precedenza per i soggetti ISA) alle imprese che abbiano maturato nel 2019 un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Tale proroga si applica, inoltre, alle attività che abbiano subito le misure restrittive del Dpcm del 3 novembre, per quelle operanti nelle c,d. "zone rosse", nonché per le attività di ristorazione delle zone c.d. "arancioni" indipendentemente dal fatturato o dall'eventuale calo subito.
Rinviata anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap con termine che viene prolungato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
Il decreto Ristori quater prevede anche la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020 con proroga per eseguire i relativi versamenti al 16 marzo 2021, benefici applicabili a tutte le imprese con un fatturat nel 2019 non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano subito un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Medesima sospensione si applica a tutte le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, alle attività di ristorazione nelle zone arancioni e rosse, ai tour operator, alle agenzie di viaggio e agli alberghi nelle zone rosse.
Il decreto interviene anche sulle esenzioni IMU chiarendo che il pagamento è abbuonato quando l’utilizzatore coincide non con il “proprietario”, ma con “il soggetto passivo d’imposta” (es: nell'ipotesi dell'utilizzatore a titolo di leasing).
Sono, pertanto, esentati dal versamento gli immobili:
a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020;
g) delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.
Rinviate anche le scadenze IVA di dicembre.
Pace fiscale e rateizzazioni
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 vengono prorogate alla data dell'1 marzo 2021.
In caso di domanda di rateizzazione all'Agenzia Entrate Riscossione viene sospeso il corso della prescrizione, nonchè il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.
Viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate che in caso di omesso pagamento determinano la decadenza della rateizzazione con possibilità per i soggetti decaduti di presentare nuova domanda entro la fine del 2021.
Bonus e contributi economici
Il decreto Ristori quater prevede una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per le seguenti categorie:
lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
lavoratori intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
Prevista anche un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo.
Il decreto prevede, infine tra gli allegati un elenco dei c.d. Codici ateco per i quali è prevista la corresponsione di un fondo perduto, tra cui gli agenti e i rappresentanti di commercio.