Decreto "ristori" in Gazzetta Ufficiale

lunedì 2 novembre 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 più noto come "Decreto Ristori".

Il provvedimento, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ha il principale obiettivo di risarcire le attività economiche che hanno subito delle restrizioni a causa del DPCM del 24 ottobre 2020, ma introduce anche ulteriori novità in materia di fisco, giustizia e altro.

Rimandando come sempre alla lettura integrale del testo indichiamo di seguito alcune delle più importanti novità introdotte.

Contributi a fondo perduto per le attività economiche

Il decreto prevede per le attività chiuse ovvero per quelle con ridotti orari di operatività previsti dal DPCM del 24 ottobre 2020 le seguenti forme di ristoro:

  • Bar: 150% delle somme ricevute con il c.d. "Decreto Rilancio";

  • Ristoranti: 200% delle somme ricevute con il c.d. "Decreto Rilancio";

  • Discoteche: 400% delle somme ricevute con il c.d. "Decreto Rilancio"

Ulteriori dettagli sulle tipologie di attività coinvolte (identificate dai c.d. "codici ATECO") sono contenuti nel decreto al quale è allegata anche una tabella.

Indennizzi per i lavoratori

Vengono introdotti indennizzi di 800 euro per i lavoratori dello sport, di 1000 euro per gli stagionali del turismo e gli addetti del settore spettacolo.

Viene altresì, prorogata la cassa integrazione di ulteriori sei settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.

Prolungato anche il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021.

Fisco

Viene eliminata la seconda rata IMU con scadenza 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre per i proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività, esercitate negli stessi.

Introtto un credito d’imposta pari a tre mensilità (ottobre, novembre, dicembre 2020), in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame (quali attività di ristorazione, centri benessere, cultura, turismo, ecc..).

Giustizia

In materia di giustizia vengono introdotte diverse novità (che saranno oggetto di successivo approfondimento).

In sintesi, comunque, il provvedimento agisce in tutti gli ambiti giudiziari (amministrativo, civile, penale, contabile e tributario).

In materia amministrativa si prevede la possibilità di svolgimento dei processi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio dell'attività giurisdizionale senza rischi tra cui le udienze da remoto per TAR e Consiglio di Stato nel periodo compreso tra il 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 estendendo l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del DL n. 28 del 2020.

Semplificate anche le modalità di deposito degli atti, di memorie e documenti, nonché di istanze ai sensi dell'art. 415-bis, c. 3, c.p.p. (conclusione indagini preliminari) che avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico, mentre per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari.

Le udienze dei procedimenti civili e penali pubbliche vengono celebrate a porte chiuse.

La partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, (anche in assenza del consenso previsto dal DL n. 34/202) è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Per le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, si prevede che le stesse possano essere tenute mediante collegamenti da remoto.

Introdotta in materia civile anche la possibilità per il giudice di collegarsi da luogo diverso dall'ufficio.

Per ulteriori approfondimenti sulle udienze da remoto è comunque possibile consultare l'apposita pagina