lunedì 4 gennaio 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 183/2020 più noto come Decreto milleproroghe che come da consuetudine ogni anno dispone il rinvio di diverse disposizioni normative già in essere.
Riportiamo di seguito alcune delle novità più rilevanti rimandando alla lettura integrale del testo.
Prevista la proroga fino al 31 marzo 2021 dell’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, inclusa l’attività del Commissario straordinario, nonchè tutte le altre norme già previste in materia (es: quelle che facilitano la produzione di mascherine e/o l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale, ecc..)
Prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione per le attività di esecuzione degli sfratti per morosità con esclusione, dunque di tutti gli altri provvedimenti di rilascio tra i quali ad esempio quelli per finita locazione o quelli conseguenti alla vendita forzata di un immobile pignorato.
Il blocco riguarda, infatti, espressamente, così come previsto all'art. 13 «i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze» e quelli «conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».
Con una modifica all’articolo 54-ter del decreto Cura Italia vengono poi sospese, fino al 30 giugno 2021, anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14).
La lotteria degli scontrini, originariamente prevista per il 1° gennaio viene rinviata al il 1° febbraio 2021 in attesa della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori vengono sospesi fino al 30 giugno 2021.
Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ma ove il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio viene differito al 1° luglio 2021.
Per i dipendenti delle grandi aziende in crisi, viene garantita la Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per tutto il 2021
Vengono estese per tutto il 2021 le norme eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni con possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 (odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
Per quelle di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, invece, con decreto del Ministro dell’istruzione.
L'art.13 prevede una serie di proroghe per le norme del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), tra cui il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’art. 19 proroga i termini per la validità delle norme in materia di lavoro agile (c.d. smart working) ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) con la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.
Prorogate anche le disposizioni già previste dai precedenti decreti (liquidità e rilancio) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati.
I contratti conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021), continuano perciò a soddisfare il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, purchè tale manifestazione di consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, si riferisca ad un contratto identificabile con certezza e la manifestazione stessa sia conservata da parte dell'istituto bancario o assicurativo insieme al contratto stesso in modo che ne sia garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.