mercoledì 10 luglio 2024
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.07.2024 il Decreto Legge n. 92 de 4 luglio 2024 (c.d. Decreto Carceri) che in realtà introduce misure non solo in materia penitenziaria, ma anche in ambito civile.
Di seguito la sintesi delle novità più rilevanti.
Giustizia Civile
Il decreto esclude dalla possibilità di sequestro o di pignoramento i fondi e le riserve valutarie degli stati esteri detenuti presso la Banca di Italia.
Viene rinviato di un altro anno (dagli originari due a tre) il termine per l'entrata in vigore del Tribunale per le persone i minorenni e le famiglie.
Introdotte anche alcune modifice all'art. 2506 del Codice Civile in materia di scissione societaria mdiante scorporo.
Giustizia penale
Il decreto modifica il procedimento di concessione della liberazione anticipata, includendo il controllo semestrale da parte del magistrato di sorveglianza e precisa meglio i criteri per la concessione o revoca del beneficio.
Viene aumentato il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili per i detenuti.
Viene istituito un elenco di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale. Si tratta di strutture che devono garantire servizi di assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo.
Viene introdotto il reato di cui all'art. 314 bis del Codice Penale e cioè della indebita destinazione di beni, punendo con la reclusione da sei mesi a tre anni il comportamento dei pubblici ufficiali che destinano beni pubblici a usi non previsti dalla legge.
Modifiche anche procedimento di sorveglianza per la concessione del beneficio penitenziario delle misure alternative alla detenzione.
In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata risulta rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'54 comma 4 dell'Ordinamento Penitenziario spetterà al magistrato di sorveglianza accertare la sussistenza (o meno) dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.
Anche all’approssimarsi della espiazione della pena e, precisamente, entro il termine di novanta giorni antecedente al maturare del relativo termine, il magistrato di sorveglianza dovrà accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono stati ovviamente già oggetto di valutazione in sede di richiesta applicazione di misure alternative alla detenzione o di altri benefici penitenziari in relazione ai quali risultano pur sempre rilevanti le detrazioni ai sensi dell’art. 54 dell'Ordinamento Pentenziario.
Altre misure
Prevista anche l'assuzione di 100 unità del Corpo di Polizia Pentenziaria e per la precisione 500 unità per l’anno 2025 e500 unità per l’anno 2026, nonchè di di 20 unità per il personale dirigenziale penitenziario.