Post date: Mar 28, 2012 2:00:28 PM
In data 27.03.2012 è entrato in vigore il decreto emanato dal ministero della Giustizia n. 30 del 25 gennaio 2012, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 72 del 26 marzo 2012 che adegua, dopo 20 anni, i compensi dei curatori fallimentari e le modalità di determinazione dei pagamenti relativi alle procedure di concordato preventivo.
Rispetto al decreto previgente (D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (in G.U. n. 54 del 6 marzo 1993) il nuovo provvedimento prevede che il compenso da corrispondere sia fissato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle seguenti percentuali:
- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro e fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro e fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro e fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro e fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro e fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37
Al curatore verrà inoltre riconosciuto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Tra gli allegati viene inserito il testo integrale del decreto