Dal 4 maggio al via la fase 2: le misure del DPCM del 26.04.2020

lunedì 27 aprile 2020

Con il DPCM del 26.04.2020 il Governo ha dato il via, a far data dal 4.05.2020, alla c.d. "fase 2" per affrontare il periodo di emergenza determinato dal diffondersi del Coronavirus sul territorio nazionale.

Il nuovo provvedimento alla cui lettura integrale, comunque, si rinvia per un maggiore approfondimento in parte conferma o modifica alcune delle misure restrittive già in vigore e in parte ne introduce nuove, finalizzate soprattutto a consentire una graduale riapertura delle attività produttive, commerciali e industriali.

In sintesi indichiamo le misure di maggior rilievo che, come detto sopra entreranno in vigore dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

Spostamenti persone fisiche

L'art. 1 consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (nel precedente decreto definite di assoluta urgenza) ovvero per motivi di salute.

La norma considera espressamente come "necessari" gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Previsto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ma è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Previsto (come per le normative già in viore) l'obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

La norma prevede poi il divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati con possibilità per i sindaci di chiudere temporaneamente le aree dei comuni ove non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di distanziamento.

Viene confermato il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ma viene introdotta la possibilità di "svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva oattività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"

Altre misure per la collettività

Continuano ad essere sospesi eventi e competizioni sportive pur con la possibilità di effettuare sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e da altre federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Confermata la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

L'apertura dei luoghi di culto rimane condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, mentre (a differenza di quanto già previsto nella precedente normativa) sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza interpersonale di un metro.

Sospese anche attività di musei e luoghi culturali.

Continuano ad essere sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Sospesi anche gli esami di idoneità per la patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove di esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (la validità del c.d. "foglio rosa");

Attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (meglio individuate nell’allegato 1), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nelle catene della grande distribuzione.

Sono sempre chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Confermata l'apertura di edicole, tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

In tutti questi casi deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato evitando la possibilità di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Continuano ad essere sospese attività di ristorazione per le quali rimane consentita soltanto l'attività di consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Gli esercizi siti negli aeroporti e negli ospedali restano aperti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Continuano ad essere sospese le attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione di quelle previste dall'allegato 2 del Decreto e cioè lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, nonchè servizi di pompe funebri e attività connesse.

Continuando a restare garanti i servizi essenziali già oggetto della precedente normativa (sanitari, bancari, finanziari, assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare)

Trasporti pubblici

Prevista la possibilità per i presidenti delle Regioni, di ridurre o sopprimere i servizi regionali, garantendo quelli minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, allo stesso modo, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto.

Attività produttive, industriali e commerciali

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificamente indicate nell’allegato 3 (tra le quali ad esempio pesca, silvicoltura, industrie alimentari di elettronica, ottica, autoveicoli, ecc..)

Le attività sospese possono, invece, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese (e cioè quelle indicate nel c.d. allegato 3) devono invece rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali) riportato nell'allegato 6 al decreto con la precisazione mancata attuazione dello stesso determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivitàpropedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Ingresso in Italia

L'art. 4 si occupa di disciplinare le modalità di ingresso sul territorio nazionale.

In via preliminare chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale (tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 47 del DPR 446/2000 nella quale deve specificamente indicare: a) motivi del viaggio; b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Prima dell'ingresso nel mezzo di trasporto i vettori devono provvedre alla misurazione della temperatura corporea dei singoli passeggeri vietando agli stessi la partenza in caso di presenza di febbre o in caso di dichiarazioni incomplete.

In ogni caso dovrà essere assicurata sul mezo di trasporto la distanza interpersonale di almeno un metro nonchè l'adozione degli strumenti di protezione individuale che se non in possesso del passeggero dovranno essere forniti dal vettore.

Tutte le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata con obbligo di immediata segnalazione telefonica (a numeri specificatamente dedicati) in caso di insorgenza dei sintomi del virus.

Al medesimo obbligo sono tenuti tutti i soggetti che entrano in Italia con mezzo privato.

Tranne i casi siano già insorti i sintomi è possibile variare il luogo in cui si sta svolgendo il periodo di isolamento tramite apposita comunicazione all'Autorità sanitaria con l'ulteriore indicazione dell’itinerario che si intende effettuare.

Ricevute tali comunicazioni l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, a dare le presrizioni per l'isolamento domiciliare e ad acquisire le informazioni necessarie attraverso diverse azioni tra cui il contatto telefonico con la persona, l'informazione del medico da cui il soggetto è assistito, il controllo sulla assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento (e dei suoi eventuali conviventi) e tutta un'altra serie di azioni di controllo e/o informative sulla malattia anche sui comportamenti da tenere in caso di insorgenza dei sintomi.