Covid-19: i cambiamenti da aprile 2022

venerdì 1 aprile 2022

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2022 il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

La nuova norma modifica le misure anti-Covid vigenti disponendo, a partire dal 1 aprile il superamento progressivo delle restrizioni ancora in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato termina il 31 marzo 2022.

Di seguito le principali novità introdotte dal decreto.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 25 marzo 2022 l'accesso ai luoghi di lavoro è consentito con il green pass base per tutti, compresi gli over 50 e non più con il c.d. "green pass rafforzato" fino al 30 aprile, data a partire dalla quale non sarà più necessario.

Obbligo di vaccinazione per professionisti sanitari

Rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale (con la sospensione dal lavoro in caso contrario) per gli esercenti delle professioni sanitarie e per i lavoratori degli ospedali e delle RSA.

Utilizzo del green pass per la fruizione di attività e servizi

Il decreto cambia le norme l’utilizzo del green pass sia nella sua versione base che rafforzata per le attività e i servizi.

Dal 1 aprile 2022 viene meno l'obbligo del green pass rafforzato per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale per i quali è sufficiente solo quello base.

Allo stesso modo il green pass base sarà sufficiente per l'accesso ai concorsi pubblici; ai corsi di formazione pubblici e privati, per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede l'adozione di nuove misure in merito per la gestione dei casi di positività.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e i docenti, gli educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato (in quest’ultimo caso l'esito negativo del test va attestato con autocertificazione).

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Uso delle mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche, così come per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Resta sempre l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantena e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.

I soggetti che, invece, hanno avuto un contatto stretto con un caso positivo dovranno applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).