venerdì 21 novembre 2024
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11.11.2024 il Decreto Legislativo n. 164 del 31.10.2024, con entrata in vigore prevista per il 26.11.2024 rubricato come Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante "attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata".
Il decreto introduce alcune modifiche al Codice di Procedura Civile delle quali segnaliamo di seguito alcune delle più rilevanti rinviando, come al solito, per gli approfondimenti alla lettura del testo integrale della norma.
Modifiche al libro I del Codice di Procedura Civile
Con la modifica dell'art. 38 c.p.c. viene prorogato il termine ultimo per il Giudice per rilevare d’ufficio la propria incompetenza e cioè non più “entro la prima udienza”, ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ai sensi dell’articolo 171-bis.
Con la modifica dell'art. 70 c.p.c viene viene aggiunta la partecipazione obbligatoria del PM nelle “cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori”.
Modificati gli artt. 101, 125, 136 c.p.c. con eliminazione definitiva dell'obbligo di indicazione del fax negli atti di parte.
Introdotta nell'art. 127 ter la possibilità di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e art. 128 c.p.c. anche per l'udienza pubblica, pur essendo possibile per il Giudice, di disporre in ogni momento la presenza personale delle parti in udienza, quando ritenuta necessaria.
viene inoltre prevista la possibilità che, qualora vi sia opposizione alla trattazione scritta anche da parte di una sola delle parti, allora il Giudice è obbligato a revocare il provvedimento e a disporre la celebrazione della pubblica udienza.
Nel rito del lavoro si prevede una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma dell'art. 420 cpc, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze.
Con la modifica dell'art. 133 c.p.c. viene previsto che la sentenza sia pubblicata mediante deposito telematico e che il Cancelliere ne dia immediata comunicazione alle parti costituite.
Con la modifica dell'art. 149 bis c.p.c.si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso.
In tal caso la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo.
Quando la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (o l’invio di questa non vada a buon fine vengono distinto il caso in cui ciò avviene per causa non imputabile al destinatario e quello in cui ciò avviene per cause a lui imputabili.
Nel primo caso si dovrà procedere alla notifica nelle forme “tradizionali”, mentre, nel secondo caso, l’atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario, dovendosi intendere la notifica perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
Modifiche al procedimento di cognizione
Secondo il nuovo art. 163 c.p.c. la citazione deve contenere (se esistente) l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.
Viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
Per la costituzione dell'attore di cui all'art. 165 c.p.c. vengono eliminati la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo e i i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo.
Si prevede, inoltre, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Con la modifica all'art. 171 c.p.c. viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
Particolari novità riguardano, invece l'art. 171 bis che viene integralmente riscritto.
Si chiarisce che le verifiche preliminari riguardanti la regolarità del contraddittorio devono avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
Nel caso in cui il Giudice rilevi dei vizi degli atti introduttivi o nella notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti.
Viene inserito il riferimento all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni del processo.
Quando il Giudice rileva che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato confermea la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differisce per un massimo di 45 giorni, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità e le parti potranno esprimersi sulle stesse nelle memorie di cui all’articolo 171-ter.
Può essere anche disposta la conversione del rito ordinario in semplificato anche all'esito delle verifiche preliminari, anticipandolo rispetto a quanto previsto nella previgente versione (alla prima udienza).
Con il nuovo art. 271 c.p.c. si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata.
Modifiche al rito semplificato di cognizione
Si prevede la possibilità di applicare l'art. 281 decies c.p.c. (rito semplificato) quando ne ricorrono i presupposti anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
Modificato anche l'art. 281 duodecies c.p.c. con la precisazione che all’udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti".
Rito dinanzi al Giudice di Pace
Alcune modifiche interessano anche il Giudice di Pace
Nel nuovo art. 319 c.p.c viene eliminato il riferimento all’obbligo di deposito del ricorso notificato in capo all’attore . L’attore, infatti, si deve costituire depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura..
L'art. 321 c.p.c. così come riformato prevede che, nel caso in cui il Giudice di Pace non desse lettura della sentenza in udienza, deve depositare la sentenza entro 15 giorni dalla discussione.
Impugnazioni
Con il nuovo art. 342 c.p.c. si prevede che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»”
Alcune modifiche riguardano le forme e i termini di costituzione in appello.
Secono il nuovo art. 347 c.p.c. l’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349 -bis , secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» Anche l’appello incidentale deve essere depositato nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c..
Il nuovo art. 351 c.p.c. viene modificato al terzo comma «Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto”.
Rito del lavoro
Con il nuovo art. 414 c.p.c. il numero 2 del comma 1 viene sostituto con l'espressione: “il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto”.
Il nuovo art. 434 c.p.c. – prevede «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»; al secondo comma, le parole «nella cancelleria della corte di appello» sono soppresse;
Norme per il procedimento in materia, persone minoenni e famiglia.
Le principali novità riguardano l’ambito di applicazione del rito, le modalità di mutamento dello stesso, la reclamabilità dinnanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’art. 473 bis del c.p.c., l’udienza di trattazione, l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e i poteri del pubblico ministero.
L'art. 473 bis definisce, infatti, l'ambito di applicazione delle nuove norme ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari," salvo che la legge disponga diversamente.
I nuovi commi 3 e seguenti volti disciplinano il mutamento del rito il caso in cui il procedimento sia introdotto in forme diverse (mutamento del rito con termini perentori per integrazione atti, ovvero in presenza di difetto di competenza, fissazione di termin perentorio per riasunzione presso altro ufficio giudiziario.
Processo di esecuzione
Alcune delle novità riguardano anche il processo di esecuzione.
Nel precetto viene introdotto l’obbligo di indicare anche) il giudice competente per l’esecuzione. Se sottoscritto dalla parte personalmente, necessario indicare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza di tali indicazioni “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis”
Secondo il nuovo art. 492 c.p.c. “Il pignoramento deve contenere anche l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis” (enfasi aggiunta).
Con il nuovo art. 543 c.p.c. viene chiarito che “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
Modificato anche l'art. 587 del Codice di Procedura civile che, introduce accanto al mancato versamento del saldo prezzo nel termine di 120 giorni (ovvero nel minor termine indicato al momento dell'offerta), come causa di decadenza dall’aggiudicazione, anche l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario di cui all'art. 585 c.p.c. entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo.
Decreto ingiuntivo e opposizione
Il nuovo art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione a decreto ingiunitvo si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163 -bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Modificato anche l'art. 648 c.p.c. in materia di sospensione dell'esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione. Viene aggiunto, infatti, il terzo comma “Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.”