Convertito in legge il DL semplificazioni

mercoledì 16 settembre 2020

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

La norma introduce importanti novità in materia di semplificazione amministrativa con particolare riferimento all'adozione di sistemi di digitalizzazione dei processi.

Rimandando al testo integrale del provvedimento riportiamo di seguito in sintesi alcune delle principali novità.

Appalti

Fino al 31.12.2021 viene introdotta la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

La procedura negoziata senza bando sarà invece possibile per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici: Per importi pari o superiori a 350.000 euro previa consultazione di almeno 10 operatori, mentre per importi pari o superiori ad un milione di euro, con consultazione di almeno 15 operatori. Il tutto sempre previa pubblicazione su un portale internet dedicato.

Confermata anche in sede di conversione la possibilità di esclusione di un operatore economico laddove la stazione appaltante sia a conoscenza di gravi inadempienze contributive e fiscali da parte di quest'ultimo.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Le disposizioni del decreto Semplificazioni intendono principalmente favorire l’accesso a tutti i servizi digitali della PA della attraverso i sistemi elettronici SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite l'AppIO scaricabile su smartphone.

Introdotta una piattaforma digitale (c.d. piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione) con la quale le pubbliche amministrazioni potranno notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese, semplificando attraverso l’uso delle tecnologie tali procedure avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

Altre disposizioni per la digitalizzazione

L’articolo 37 espressamente prevede i seguenti termini per professionisti e imprese per dotarsi (se non lo abbiano già fatto) di un c.d. domicilio digitale (o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale):

  • entro il 1° ottobre 2020 per tutte le società già costituite di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ., in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, provvede all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche;

  • entro il 1° ottobre 2020 gli imprenditori individuali devono comunicare il loro domicilio digitale. La mancata comunicazione, entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del Registro delle imprese, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata;

  • entro trenta giorni della diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, il professionista deve comunicare il proprio domicilio digitale. In caso di mancata ottemperanza, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Registro delle imprese

L’articolo 40, rende più celere la procedura di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, ma introduce anche come causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, la circostanza dell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui insieme all’inattività si verifichi almeno una delle seguenti circostanza:

– il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale ancora in lire e non in euro;

– l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci (solo per le srl).

Codice della Strada

Importanti modifiche introdotte al codice della Strada sono contenute nell’art. 49 (del Dl n. 76/2020) e nel nuovo 49 bis della legge di conversione soprattutto per la prevenzione e l'accertamento di alcune tipologie di violazioni (sosta e fermata, velocità, ingresso nelle zone ZTL, ecc..).

Vengono inserite nuove classificazioni tra cui le "strade urbane ciclabili", la "Corsia ciclabile", la "Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, la "Zona Scolastica".

Sarà inoltre consentito ai sindaci di assegnare a dipendenti comunali o di società (private o pubbliche) il potere di esercitare funzioni di prevenzione e accertamento (inclusi quelli di contestazione delle infrazioni), per le violazioni in materia di sosta.

Prevista anche la possibilità per i Comuni di impiegare le telecamere a scopo di sanzione del divieto di accesso o di transito, così come quella di utilizzare gli autovelox potranno anche sulle strade urbane.