Convertito in legge il Decreto Sicurezza bis

martedì 6 agosto 2019

In data 5 agosto 2019 il Senato con Disegno di Legge n. 1437/2019 ha definitivamente convertito in legge il c.d. decreto sicurezza bis approvando, con modifiche quanto già previsto dal Consiglio dei Ministri in data 11.06.2019.

L’11 giugno il decreto Sicurezza bis era stato approvato dal Consiglio dei ministri.

Il decreto che si compone di soli 18 articoli si occupa prevalentemente di misure contro il traffico di esseri umani e di immigrazione.

Vengono innanzitutto inserite delle sanzioni per i comandanti di navi delle Organizzazioni Non Governative (c.d. ONG) da un minimo di 150 mila euro fino ad un massimo di un milione di euro “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane” e previsto il sequestro della nave.

Concesso anche al Ministero dell'Interno il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o di pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica" anche nel caso in cui si ipotizzi il compimento del reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Aumentati i finanziamenti per contrastare le operazioni di trasporto di migranti irregolari e per le forze dell'ordine.

Previsti anche interventi sul Testo Unico di Pubblica Sicurezza in merito alle sanzioni relative ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico con obbligo di comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore, all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive.

L’articolo 6 del decreto sicurezza bis prevede, inoltre maggiori tutele per gli operatori delle forze dell’ordine impiegati in servizio di ordine pubblico con l'introduzione di nuovi tipi di reato e inasprimento delle sanzioni.

Tra questi prevista la reclusione da 1 a 4 anni per, “chiunque lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile… ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti".

Inserita una nuova fattispecie di danneggiamento compiuto durante le manifestazioni, con reclusione da 1 a 5 anni e conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza.

Inserite pene più severe anche in caso di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza, con esclusione della possibilità di applicare la tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza, minaccia, resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Prevista l'istituzione di un commissario straordinario e l’assunzione di 800 persone per garantire la notifica delle sentenze ai condannati in libertà.

Dall’articolo 13 in poi sono previste disposizioni relative a reprimere la violenza nelle manifestazioni sportive.

Al Questore viene concesso il potere di disporre che a “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza” sia vietato di accedere alle manifestazioni sportive anche se organizzate all'estero.