Post date: Aug 29, 2013 10:46:33 AM
La legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013) del decreto "fare" (n. 69/2013) ha apportato numerose modifiche al Codice di Procedura civile.
Di seguito indichiamo, pertanto, le novità normative introdotte e gli articoli modificati, così come previsto dagli articoli della legge di conversione.
Le nuove norme previste dalla legge di conversione infatti, incidono sulla Conciliazione giudiziale (art. 77), sulle misure per la tutela del credito (art. 78), sui giudizi in Cassazione (art. 75), sulla semplificazione della motivazione della sentenza civile (art. 79), e sui giudizi di divisione.
Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicati i nuovi articoli inseriti nel codice e le modifiche apportate a quelli già esistenti, con il confronto tra i due testi.
In tema di conciliazione, viene dunque inserito un articolo completamente nuovo (il 185 bis) che in due momenti differenti (alla prima udienza o entro la fine dell'istruttoria) consente al giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa. Medesima espressione viene aggiunta all'art. 420 per i giudizi in materia di lavoro al fine di armonizzare il sistema.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si prevede che l'udienza di comparizione sia fissata non oltre trenta giorni dal termine minimo a comparire e che il giudice provveda alla detta udienza sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza non impugnabile.
Tali disposizioni si applicano ai procedimenti di ingiunzione instaurati dopo il 22.06.2013 e, cioè dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge del fare (n. 69/2013)
Art. 79 - Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Art. 118 disp. att. cpc - Motivazione della sentenza
L'art. 79 del decreto n. 69 che modificava l'art. 118 disp. att. è stato abrogato dalla legge di conversione.
Variazioni come sopra indicate anche per i giudizi di Cassazione ove il PM non avrà più obbligo di comparire se non per giudizi relativi a materie in cui la sua presenza è obbligatoria. Tali disposizioni si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 agosto 2013).
Giudizi di divisione
Modificate anche le norme in materia di divisione come di seguito riportato con l'introduzione del nuovo art. 791 bis che consentono, in caso di accordo sulle modalità di rivolgersi al Tribunale per chiedere che le operazioni siano effettuate da un professionista, così come già avviene per le vendite immobiliari delegate nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata.
Nuovo Art. 791-bis. cpc (Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione.
Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato.
Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice.
Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita.
Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis.
Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.".