Chiarimenti su PEC per le procedure concorsuali

Post date: Nov 25, 2011 7:42:15 PM

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 24.11.2011, indirizzata alla Camera di Commercio di Terni, a seguito di richiesta inoltrata da quest'ultima, ha formulato alcuni chiarimenti in merito all'obbligo previsto per le società commerciali di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata con riferimento alla posizione delle procedure concorsuali.

In proposito è stato chiarito che le società in fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati al detto adempimento, fermo restando l'eventuale interesse del Curatore fallimentare ad iscrivere nel registro delle imprese la casella di pec della società da lui curata.

Riguardo ai concordati preventivi si ritiene, invece, che, nella fase che precede l'omologa l'adempimento debba essere effettuato dal legale rappresentante, mentre nella fase successiva, al liquidatore che potrà eventualmente indicare anche il proprio indirizzo di posta certificata.

Tra gli allegati si riporta la circolare in versione integrale.