Atti giudiziari: al via dall'1 settembre 2023 i limiti dimensionali

lunedì 28 agosto 2023

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2023 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 110 del 7 agosto 2023 che contiene il regolamento sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari. 

Il regolamento che attua quanto previsto dall'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (così come modificate dalla riforma "Cartabia" è entrato in vigore il 26 agosto (15 giorni dopo la pubblicazione), e riguarda tutti gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo la data dell'1 settembre 2023.

Con il detto provvedimento il Ministro della Giustizia, (sentito il CSM ed il Consiglio Nazionale Forense) ha approvato con decreto i c.d. "schemi informatici" degli atti giudiziari, prevedendo anche una modifica dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo civile e ha altresì stabilito i limiti dimensionali degli atti in materia civile.

Tanto in attuazione di quanto già previsto dal nuovo art. 121 c.p.c.  che prevede tra le caratteristiche essenziali degli atti quelle della chiarezza e della sinteticità.

Tutti gli atti introdutti delle cause, purchè di valore inferiore a 500 mila euro (tra questi dunque gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento dovranno essere redatti rispettando quanto previsto dall'art. 2 del regolamento ed ossia:

Secondo quanto previsto dal successvo articolo 3 gli atti introduttivi non potranno avere un numero di caratteri superiori ad 80 mila (circa 40 pagine), le comparse conclusionali, le memorie, le repliche e gli altri atti del giudizio 50 mila caratteri (circa 36 pagine) , mentre le note in sostituzione di udienza 10 mila caratteri (circa 5 pagine).

La noma prevede però delle esclusioni e delle deroghe ai detti limiti così come previsto dagli artt. 4 e 5, ad esempio per le controversie di particolare complessità, per il valore elevato della causa o ad esempio per la presenza di un domanda riconvenzionale.

L'art. 6 del regolamento prevede, invece le tecniche redazionali dell'atto, (dimensione del carattere 12 punti, interlinea 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 cm con note in calce ammesse solo per richiami giurisprudenziali e dottrinali.