Approvato il nuovo codice deontologico forense

Post date: Feb 6, 2014 7:06:37 PM

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta straordinaria del 31 gennaio ha approvato il nuovo Codice deontologico forense al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla legge n. 247/2012 (c.d. legge di riforma della professione forense)

Il nuovo codice deontologico ha come finalità principale la tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e, per tali motivi, la legge forense ne dispone anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo codice si compone di 73 articoli raccolti in 7 titoli. Gli artt. da 1 a 22) individuano i principi generali, gli artt. da 23 a 37) si occupano dei rapporti con il cliente e la parte assistita, gli artt. da 38 a 45 si occupano dei rapporti tra colleghi, gli artt. da 46 a 62) attengono ai doveri dell’avvocato nel processo, gli artt. da 63 a 68) riguardano i rapporti con terzi e le controparti, gli artt. da 69 a 72 disciplinano i rapporti con le Istituzioni forensi e, da ultimo l'art. 73 contiene le disposizioni finali.

Il primo titolo è dedicato ai Principi generali , tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività.

Nei Rapporti con i clienti e parte assistita viene individuato il momento della nascita del rapporto professionale, con la specificazione degli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto.

Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Importante il riferimento al dovere di corretta informazione.

Sul punto la norma prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, non essendo ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato.

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Nello studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.

Completamente nuova l’introduzione del titolo "Doveri dell’avvocato nel processo".

In questo titolo vengono riordinate una serie di previsioni normative sparse in diversi ambiti.

Novità assoluta è rappresentata da una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato.

Riguardo al rapporto con le istituzioni forensi viene precisato l’ obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto e viene sanzionata pesantemente l’ attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame.

Il nuovo Codice deontologico che sarà ufficialmente presentato a tutti gli ordini territoriali il giorno 19 febbraio 2014 entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.