E' stato pubblicato sula Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Il decreto modifica ulteriormente le misure già adottate per il contenimento dell’emergenza Coronavirus e ne stabilisce di nuove per periodo 18 maggio-31 luglio 2020, demandando l'attuazione delle stesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Rimandando alla lettura integrale del decreto segnaliamo di seguito le modifiche più rilevanti.
Spostamenti
Il nuovo decreto, a partire dal 18 maggio, consente liberamente lo spostamento all'interno del territorio regionale, fatta comunque salva la possibilità dello Stato di disporre delle restrizioni in zone interessate da eventuali aggravamenti della situazione epidemiologica.
Riguardo agli spostamenti al di fuori della propria regione di residenza (e per l'estero), fino al 2 giugno 2020 continuano ad essere vietati fatta eccezione per i motivi già precedentemente previsti per gli spostamenti all'interno del proprio Comune (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute).
Rimane però sempre consentito fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 3 giugno 2020 invece è possibile spostarsi liberamente anche al di fuori del proprio territorio regionale (anche da e verso l'estero), fatte salve eventuali limitazioni da adottare in base a particolari situazioni epidemiologiche locali.
Altre prescrizioni
Rimane previsto il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potranno, invece, svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità da stabilire a mezzo di separati provvedimenti (come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (cioè con apposito DPCM).
Ai sindaci è rimessa la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In ogni caso le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Confermato anche il divieto assoluto di mobilità fino all'acertata guarigione per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19.
L'autorità sanitaria applica, inoltre la c.d. "quarantena precauzionale" alle persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus.
Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici privati, sono definite a mezzo di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Consentito lo svoglimento delle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni.
Ripartono anche le attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo in conformità ai protocolli o linee guida nazionali.
Alle Regioni è affidato l'importante compito di verificare quotidianamente la situazione epidemiologica nel proprio territorio e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale comunicando i relativi dati al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
Le Regioni potranno in base a tale andamento derogare alle norme nazionali o in senso più ampio ovvero in senso più restrittivo sempre dandone tempestiva informazione al Ministro della salute.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge (o dei decreti e ordinanze attuative), sono previste le medesime sanzioni amministrative pecuniarie già disposte dai precedenti provvedimenti e cioè da 400 a 3.000 euro. Confermato anche l'aumento fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo.
Per il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali è prevista, invece, la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Se tale violazione è commessa da un esercente attività di impresa è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.