Al via la fase 3 sulle riaperture: pubblicato il DPCM 11 giugno 2020

martedì 16 giugno 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.06.2020, rubricato come “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento, le cui nuove disposizioni entrano in vigore dal 15 giugno 2020 sostituisce le previsioni contenute nel DPCM del 17.05.2020 che rimangono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Il nuovo DPCM adatta le misure già previste per far fronte all’emergenza sanitaria, tenendo conto dei nuovi dati epidemiologici.

Rimandando alla lettura integrale del provvedimento segnaliamo di seguito le misure di maggior rilievo.

Misure generali

Il decreto in parte conferma quanto già disposto dal DPCM del 17.05.2020 e in parte le modifica o le elimina. Pur rimanendo in vigore le misure relative al c.d. distanziamento sociale vengono dunque cosentite alcune attività precedentemente inibite.

È ribadito l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di impiegare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso aperti al pubblico (con esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni), così come viene confermata la disposizione per cui soggetti con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi non possono circolare.

I parchi e le aree giochi sono aperti a tutti, (anche ai minori della fascia 0-3 anni), ma va mantenuta la distanza di almeno un metro con divieto di assembramento.

Sono riaperti anche i centri estivi per i minori e le attività sportive possono essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, così come possono essere aperte piscine e palestre.

Confermata la possibilità di accesso nei luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli siglati con le confessioni.

Il decreto consente anche lo svolgimento di competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse, mentre per quelle non di interesse nazionale solo a far data dal giugno e sempre che vi sia il consenso delle regioni.

Confermata la sospensione di scuole e università di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento degli esami di maturità.

Attività produttive

Le attività produttive industriali e commerciali sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, firmato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e gli altri protocolli siglati per aree specifiche.

E' consentita la riapertura di cinema e teatri e lo svolgimento di concerti con obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Viene fissato il numero massimo di mille spettatori per gli spettacoli all'aperto, mentre di 200 spettatori per i luoghi chiusi.

Consentita anche la riapertura dei musei pur nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Il commercio al dettaglio è possibile con le misure di distanziamento e il rispetto dei protocolli.

Consentite anche le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) con il consenso delle Regioni e nel rispetto dei protocolli di distanziamento, così come quelle degli stabilimenti balneari (con obbligo di sanificazione per queste ultime).

Disposizioni per l'ingresso e l'uscita dall'Italia

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, (tramite qualsiasi mezzo di trasporto) è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, al momento dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con l’indicazione chiara e dettagliata che consenta ai vettori di verificare i motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario.

In tal senso il decreto prevede l'isolamento di 15 giorni per chi proviene dall'estero eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell'area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri.

Fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra.

Restano sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Trasporto pubblico

Le attività di trasporto pubblico di linea di qualsiasi genere (terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne), sono esercitate sulla base di quanto previsto nel Protocollo di regolamentazione relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Controllo del rispetto delle misure

Il prefetto competente per territorio assicura l’esecuzione delle misure di cui al DPCMi.

Il prefetto, nell'esercizio di tali funzioni si avvale delle forze di polizia, con possibile concorso dei Vigili del fuoco e, per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro,

Ove occorra può fare ricorso anche alle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, previa comunicazione al Presidente della Regione e della provincia autonoma interessata.