E' un importante strumento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento che consente alle persone fisiche (non soggette ad altre procedure concorsuali) di ristrutturare i propri debiti in modo sostenibile con il proprio reddito e patrimonio.
Già disciplinato dalla previgente legge n. 3/2012 (definito solo come "piano del consumatore") è attualmente regolato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore definitivamente dal 2022 e soggetto poi ad ulteriori variazioni e modifiche.
Lo strumento nasce per consentire ai soggetti in difficoltà economica che non possono essere assoggettati ad altre procedure concorsuali (es: il previgente fallimento, oggi liquidazione giudiziale) di ripianare i propri debiti in maniera definitiva.
La procedura è riservata in via esclusiva alle persone fisiche i cui debiti non siano maturati nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali che si trovino in una condizione di “sovraindebitamento” ed ossia nell’impossibilità materiale di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Come si accede
L'accesso alla procedura non è libero ma la persona fisica deve presentare la domanda tramite un organismo di composizione della crisi (cd. OCC) che, dopo aver esaminato la fattibilità dell'operazione assiste il debitore unitamente al suo legale (c.d. "advisor") nella presentazione di un'istanza rivolta al Tribunale competente contenente la proposta dettagliata di ristrutturazione del debito.
Così come disciplinato dal Codice della Crisi (art. 67) la domanda, a contenuto libero, nella forma del ricorso, deve contenere l'indicazione di tutti i debiti e prevedere “il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, sull’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni, sulla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda stessa e sui costi della procedura.
Una volta depositato il ricorso la valutazione è rimessa al Tribunale che deve verifica la “meritevolezza” del consumatore ed ossia se il sovraindebitamento non sia derivato da dolo, malafede o colpa grave.
In ogni caso alla procedura non può accedere il consumatore che si sia già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda o che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Se ricorrono le condizioni di ammissibilità il Giudice delegato, dispone, con decreto, che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Se, invece, non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato (reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione) dinanzi al Tribunale stesso.
Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC.
Sin dalle prime fasi il debitore può tutelare il suo patrimonio attraverso la richiesta di adozione delle c.d. "misure protettive".
Infatti, con il decreto che "apre la procedura" il giudice, su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ovvero il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
La concessione di tali misure è spesso essenziale per la buona riuscita del piano atteso che, evitando il rischio che il suo patrimonio venga aggredito, il debitore possa disporre delle risorse necessarie per attuarlo.
In ogni caso le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
Il relativo provvedimento deve comunque sempre emesso dal giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto..
Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura e dispone, senecessario, la trascrizione a cura dell'OCC.
Il Tribunale omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata (e cioè nel caso in cui il debitore paghi i debiti spogliandosi del suo intero patrimonio).
E' importante precisare che, a differenza di altre procedure, non è necessaria l’approvazione dei creditori che pertanto "subiscono" il piano stesso.
Una volta omologato il piano il debitore è tenuto a rispettare gli impegni previsti nel piano, sotto la vigilanza dell’OCC che risolve le eventuali difficoltà sottoponendole al giudice, se ritenuto necessario. Se il piano viene rispettato, il consumatore ottiene l’esdebitazione e cioè la cancellazione di tutti i debiti sino a quel momento maturati.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel piano per colpa del debitore la procedira può essere revocata e trasformato in liqiudazione controllata.