Commissione tributaria

Dinanzi alle Commissioni Tributarie si impugnano gli atti di ingiunzione fiscale (es: cartelle di pagamento o intimazioni di pagamento relativi a tributi erariali).

Il primo grado si svolge dinanzi alle Commissioni Provinciali, mentre quello di appello dinanzi alle Commissioni Regionali istituite appunto presso ogni capoluogo di regione.

Il processo tributario segue un rito diverso da quello del processo civile, disciplinato dal Dlgs n. 546/92 ed può essere gestito anche attraverso il sistema del c.d. "processo tributario telematico" che consente di trasmettere ricorsi e depositari atti sull'intero territorio nazionale attraverso un sistema informatico.

Il nostro studio legale utilizza regolarmente, sin dalla sua introduzione il processo tributario telematico notificando ricorsi e depositando atti presso le Commissioni territorialmente competenti.

Avverso le sentenze delle Commissioni Regionali è infine possibile proporre ricorso per Cassazione secondo la disciplina prevista dal Codice di Procedura Civile.

E' possibile reperire tutte le notizie e le informazioni sul funzionamento delle commissioni e sul processo tributario al sito www.giustiziatributaria.gov.it