Tassa sui rifiuti: la consulenza del nostro studio per valutare eventuali errori e chiedere i rimborsi

Post date: Nov 14, 2017 6:06:02 PM

Così come emerso dalle dichiarazioni del sottosegretario all'Economia Baretta, secondo il Ministero, negli ultimi anni alcuni Comuni avrebbero commesso diversi errori nel calcolo della Tassa sui rifiuti facendo così aumentare a dismisura le somme dovute dai cittadini.

La tassa rifiuti (così come riformulata dalla L.147/13) prevede l'obbligo di versamento in favore dei Comuni a carico di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte che possono produrre spazzatura.

La tassa comprende una quota fissa e una variabile. La parte fissa sia applica in maniera proporzionale ai metri quadrati dell'abitazione, mentre quella variabile, aumenta a seconda del numero dei familiari che occupano l'immobile. La quota variabile va, dunque, calcolata una sola volta sull'insieme di casa e pertinenze immobiliari (es: box auto, cantine, ecc..), tenendo, come detto, ovviamente conto del numero degli occupanti l'immobile. Ciononostante alcuni Comuni invece di applicare la quota variabile soltanto una volta l'avrebbero applicata tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione provocando un aumento a dismisura del tributo.

Esemplificando, per un appartamento in cui vive una famiglia di 4 persone, con superficie complessiva di 150 mq., di cui 100 di casa, 30 di garage e 20 di cantina, la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (come precisato dal punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR n. 158/99) "va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze site nello stesso comune" e non, invece, altre due (poichè in presenza di due pertinenze).

Prima di procedere ad eventuali richieste di rimborso è però necessario valutare se il proprio Comune abbia applicato indebitamente la Tari esaminando l'avviso di pagamento che normalmente riporta le voci di calcolo del tributo per ogni unità immobiliar autonomamente accatastata (anche se pertinenza). In linea generale è possibile affermare che si matura il diritto al rimborso quando la quota variabile risulti essere calcolata per ogni unità.

La richiesta di rimborso va effettuata entro cinque anni dal pagamento (termine di prescrizione in materia tributaria) e può essere inoltrata direttamente al Comune senza alcuna formalità particolare.

In assenza di riscontro entro 90 giorni si forma il c.d. "silenzio rifiuto" avvero il quale il contribuente può ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale senza termini di decadenza purchè entro i cinque anni dall'avvenuto pagamento.

Diversamente in caso di rifiuto espresso è possibile ricorrere sempre alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.

Trattandosi di valutazioni tecniche sia sul piano giuridico che tributario consigliamo sempre di rivolgersi ad un professionista per le valutazioni del caso.

Il nostro studio legale svolge un apposito servizio di consulenza in materia e può assistere il contribuente sin dalla fase della richiesta di rimborso fino alla proposizione dell'eventuale ricorso tributario. Per eventuali richieste o chiarimenti è possibile inviare sempre una e-mail all'indirizzo studio@emiliocurci.net