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Il giorno dedicato alla tutela del Made in Italy ed all'uso e consumo esclusivo di prodotti originali MADE IN ITALY

NON SOLO prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri !

Temi dell'attività Parlamentare

Made in Italy e lotta alla contraffazione

La tutela del "made in Italy" è stata già affrontata con la legge 99/2009, che ha introdotto misure volte a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale, e dal decreto-legge 135/2009. Dal 9 dicembre 2009 inizierà alla Camera l'esame in Assemblea delle proposte di legge C. 2624 e abbinate, recanti disposizioni per la riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani.

informazioni aggiornate a giovedì, 3 dicembre 2009

E' stato concluso alla Camera, il 26 novembre 2009, l'esame in Commissione Attività produttive delle proposte di legge A.C. 2624 e abbinate, recanti disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani. L'Assemblea ne inizierà la discussione il prossimo 9 dicembre.

Il testo approvato dalla Commissione è incentrato sulla commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

In particolare, il provvedimento è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti di tali settori, introducendo un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione.

Inoltre si consente l’uso della denominazione «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata è soggetta a sanzione penale.

Il decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009 (A.C. 2897), era già intervenuto, con l'articolo 16, a tutela del made in Italy.

In particolare, i commi 1-4 introducono una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

Invece i commi 5-8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, a tal fine modificando la precedente disciplina in materia. Le modifiche così introdotte da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall’art. 17, comma 4, della legge 99/2009 - a sua volta intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) - specificando la condotta sanzionata e qualificando la violazione come illecito amministrativo, mentre dall’altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto delle stesse disposizioni con la normativa comunitaria. Con riferimento alla norma in esame il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare esplicativa .

La legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) contiene numerose norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale.

Come già ricordato con esse sono state rese più stringenti, a tutela del made in Italy, le sanzioni in caso di mendace indicazione di provenienza o di origine.

L’azione di contrasto alle frodi è stata potenziata anche per i prodotti agroalimentari ed ittici .

Alle indagini per i delitti di contraffazione viene estesa la disciplina delle “operazioni sotto copertura”, che consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità.

I beni mobili registrati sequestrati (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Salvo che il fatto costituisca reato, si procede a confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Presso il Ministero dello sviluppo economico viene istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Più in generale, la legge 99/2009 introduce modifiche al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005), incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale. Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l’altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore ai disegni e modelli industriali. Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l’eliminazione del riferimento all’applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l’ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate. Inoltre la legge delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice, anche con riferimento ai profili processuali.

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