normativa di navigazione

in vigore per i natanti a pagaia

(elaborazione di Andrea Ricci)

Codice della navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327Regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631Regolamento per la navigazione marittima, D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

In esso i natanti a pagaia non sono mai citati. Ma:

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del precedente)

In esso i natanti a pagaia sono citati. Regola generale è che canoe e kayak possono navigare entro un miglio dalla costa. Ma ordinanze locali possono disporre diversamente (in senso restrittivo).

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Codice della Nautica da Diporto

Decreto Ministero dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. [non vale quindi per le canoe, NdR]

Legge 8 luglio 2003, n. 172

I natanti non marcati CE denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro un miglio dalla costa.

Circolare esplicativa circa i dispositivi individuali di galleggiamento

Circolare Ministero dei Trasporti 18 marzo 2009, n.4866

Circolare esplicativa circa l'impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento, in dipendenza della distanza dalla costa. Con questa circolare il panorama si complica, perché da una lettura stretta della Circolare sembrerebbe obbligatorio per la navigazione in canoa oltre i 300m avere a bordo, in luogo del pfd, un gilet rispondente alla norma UNI EN ISO 12402-4: galleggiabilità di 100N, autoraddrizzanti (salva una persona incosciente).

Però :

b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) [Livello 100 conforme alla ISO 12402-4, NdR] è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla ISO 12402-5 e successivi emendamenti.