Il recupero del credito

Una delle necessità più frequenti, sia a livello privato che aziendale, oggi, è diventata quella del recupero del credito ed ossia dell'attivazione di tutte quelle procedure necessarie per ottenere il pagamento di somme di denaro dovute in base ad obbligazioni precedentemente assunte dai debitori.

Naturalmente, prima di attivare qualsiasi procedura giudiziale di recupero è bene precisare che non tutti i crediti si possono recuperare nella stessa modalità, nè sono assistiti dalle medesime garanzie, potendo variare, tali situazioni, in base all'origine ed al titolo del debito stesso.

E' necessario, pertanto, distinguere tra quelle obbligazioni di pagamento garantite da un cosidetto "titolo esecutivo" che consente di agire direttamente nei confronti del debitore e quelle, invece, non assistite da tale garanzia, per le quali, prima di tentare un recupero forzoso sarà, dunque, necessario, munirsi di un titolo esecutivo.

Per intendersi, in presenza di un titolo esecutivo è possibile, già dopo l'invio di un intimazione formale di pagamento (c.d. "precetto") agire nei confronti del debitore aggredendo i suoi beni (mobili o immobili che siano), mentre, in assenza di tale titolo sarà necessario prima rivolgersi ad un organo giudiziario dimostrando la fondatezza del proprio credito ed ottenere un provvedimento che abbia il medesimo valore (es: un decreto ingiuntivo o una sentenza).

I titoli esecutivi, dunque, possono essere sia di formazione giudiziale (es: una sentenza o un decreto ingiuntivo) che già aventi tale caratteristica (es: la cambiale o l'assegno) evitando, ciò, come detto il passaggio presso gli organi giudiziari.

Esemplificando qualora il creditore sia in possesso di un assegno non pagato potrà direttamente intimare il pagamento al debitore e, quindi, agire in via forzosa nei soi confronti, mentre quando non abbia tale titolo (es: sia soltanto in possesso di fatture per forniture commerciali non pagate) dovrà prima richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo che gli consenta di aggredire le sostanze del debitore stesso.

I titoli esecutivi sono espressamente indicati dalla legge con la conseguenza che, soltanto questi possono essere utilizzati per il recupero forzoso del credito.

L'art. 474 del Codice di Procedura civile definisce come esecutivi i seguenti titoli:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Dunque, al di fuori di queste ipotesi non è possibile agire per il recupero del credito in via esecutiva sul patrimonio del debitore.

Di seguito, pertanto, esaminiamo le due differenti ipotesi e le procedure da attuare quando si è in presenza o meno di titolo esecutivo.

1) Recupero del credito in assenza di titolo esecutivo

I casi più frequenti sono quelli in cui il credito deriva da un'obbligazione di pagamento assunta da un determinato soggetto in virtù di un rapporto contrattuale o perchè prevista dalla legge.

Pensiamo, ad esempio, al mancato pagamento di fatture commerciali per la prestazione di beni o servizi (es: acquisto di merce o fornitura di servizi telefonici) o al caso dell'obbligo di pagamento degli oneri condominiali, nascente in capo ad un soggetto soltanto perchè proprietario ovvero occupante di un immobile.

- il decreto ingiuntivo

In queste ipotesi, il creditore, può adire l'autorità giudiziaria competente dimostrando l'esistenza del proprio credito attraverso l'esibizione delle copie delle fatture e/o del rapporto contrattuale (es: fatture commerciali e ordine della merce) e, dunque, chiedere che venga emesso un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del debitore.

La legge, infatti, consente di utilizzare tale forma di recupero unicamente nel caso in cui il credito sia fondato su prova scritta, intendendosi per prova scritta quella avente le caratteristiche di cui all'art. 634 c.p.c., nonchè avente ad oggetto una somma liquida di danaro.

L'art. 634 del Codice di procedura civile prevede che sono prove scritte idonee ad ottenere un decreto ingiuntivo le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata (dunque qualsiasi documento in cui un determinato soggetto si dichiara debitore nei confronti di un altro) e i telegrammi.

Se si tratta, invece, di crediti derivanti da somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, è possibile utilizzare quali prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Esemplificando, quando un imprenditore deve recuperare il credito derivante da una fattura commerciale non pagata può dimostrarne l'esistenza non solo esibendo copia autentica della fattura, ma anche l'estratto autentico dei propri libri contabili in cui è contenuta la registrazione della fattura in questione.

Ai sensi del DPR 445/2000 la certificazione di conformità delle copie dei detti documenti può essere eseguita senza alcuna spesa (a differenza di un tempo quando era necessaria un'autentica notarile) da parte del legale rappresentante dell'ente (es. amministratore di una società o amministratore di un condominio) attraverso la sottoscrizione di una semplice dichiarazione sostitutiva.

Allegata la detta documentazione, se ritenuta idonea e conforme alla legge l'autorità giudiziaria competente (Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore o della materia) emette il decreto ingiuntivo a carico del debitore.

Il decreto ingiuntivo può essere emesso, a seconda dei casi, con la formula di provvisoria esecuzione (quando c'è pericolo nel ritardo o, in determinate ipotesi previste dalla legge, come ad esempio il mancato pagamento dei canoni condominiali) ovvero senza tale formula.

Nel primo caso il decreto consente l'immediata possibilità di aggredire i beni del debitore, mentre nel secondo caso è necessario attendere che diventi esecutivo.

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione, pena la perdita di efficacia. Decorsi quaranta giorni dalla notifica senza che sia proposta opposizione il decreto diventa titolo esecutivo (previa apposizione della relativa formula dalla Cancelleria del Giudice che lo ha emesso) e, quindi, consente di avviare le procedure di recupero nei confronti del debitore.

Qualora invece il debitore proponga opposizione entro i 40 giorni si apre un vero e proprio giudizio ordinario di opposizione che sospende la possibilità del decreto di divenire esecutivo.

In questo caso, però, alla prima udienza, quando l'opposizione non appare fondata su prova scritta, nè è di rapida soluzione, il creditore può chiedere al giudice che conceda al decreto la provvisoria esecuzione, consentendo così il suo utilizzo come titolo esecutivo senza aspettare la fine del processo.

In tutti i casi sopra descritti quando il decreto ingiuntivo diventa esecutivo (o dall'origine o successivamente alla sua emissione) il creditore deve anticipare all'Erario l'imposta di registro il cui importo è consultabile tramite ricerca sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento dei relativi dati (numero, anno ed ufficio emittente). La somma potrà essere recuperata poi dal debitore aggiungendola alle altre somme da lui dovute.

- il giudizio ordinario

Diversamente, quando il creditore non è in possesso di prove documentali aventi i requisiti richiesti dalle norme sopra citate può, comunque, tutelare il proprio diritto, ma deve passare attraverso un vero e proprio giudizio ordinario affrontando maggiori costi e tempi più lunghi rispetto alla procedura del decreto ingiuntivo.

In questi casi è necessario introdurre una vera e propria causa provando l'esistenza e l'entità del credito sia a mezzo di documenti che di altre prove ammesse dalla legge (es: prove testimoniale o consulenza tecnica, ecc..) e, a conclusione della stessa, in caso di esito favorevole, l'autorità giudiziaria emetterà una sentenza che condannerà il debitore al pagamento di una determinata somma di denaro.

Ai sensi della vigente normativa tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive e, dunque, tranne nel caso in cui sia proposto appello e contestuale richiesta di sospensione e la stessa sia accolta, la sentenza costituisce titolo esecutivo per aggredire il patrimonio del debitore.

La legge 162/2014 che ha convertito il Decreto legge n. 132/2014, per tutte le ipotesi in cui si deve avviare un giudizio ordinario per recupero di somme inferiori a 50.000 euro (e, dunque, non se è possibile ottenere un decreto ingiuntivo) ha stabilito che prima di adire l'autorità giudiziaria è necessario, a pena di improcedibilità, invitare il debitore, tramite un avvocato ad aderire ad una negoziazione assistita e, cioè un accordo bonario con il quale, sempre tramite l'assistenza di legali, poter definire la pendenza creditoria.

In mancanza di risposta a tale invito entro 30 giorni sarà possibile avviare la relativa azione giudiziaria.

2) recupero del decreto in presenza di titoli esecutivi già formati

Come sopra anticipato vi sono determinati casi (espressamente previsti dalla legge) in cui è possibile agire direttamente nei confronti del debitore senza dover prima necessariamente ottenere un apposito titolo in sede giudiziale.

Quando cioè si è in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 474 del Codice di Procedura Civile avviare una procedura esecutiva è decisamente più rapida e meno dispendiosa.

Tra questi prendiamo, ad esempio, tre dei casi più diffusi e cioè: l'assegno, la cambiale e il mutuo rogato da un notaio.

La cambiale e l'assegno sono tra i titoli esecutivi maggiormente diffusi e, come tali, largamente utilizzati per l'avvio di procedure esecutive.

Sul punto, però, è opportuno effettuare alcune precisazioni, in quanto, come di seguito indicato, agire nei confronti del debitore con i detti i titoli è possibile soltanto entro certi termini di tempo ben definiti dalla legge ed in base a differenti casistiche.

Innanzitutto è bene precisare che il protesto non è condizione necessaria per utilizzare la cambiale o l'assegno quale titolo esecutivo, costituendo già tali titoli una loro efficacia ex lege.

Occorre però distinguere tra assegno e cambiale, atteso che per agire esecutivamente senza protesto, il primo è utilizzabile se non ci sono state girate e si agisce contro il traente (colui che ha emesso l'assegno), mentre la seconda è azionabile sia nei confronti dell'emittente (pagherò) che del trattario (cambiale tratta).

Per l'assegno l’azione diretta va esercitata entro sei mesi dalla data di presentazione dell’assegno per l’incasso, mentre l’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale.

L'azione cambiaria di regresso ed ossia contro i giranti della cambiale si prescrive in 1 anno dal protesto.

Perchè siano interrotti i detti termini è possibile notificare un precetto (intimazione formale di pagamento propedeutica all'esecuzione vera e propria) ovvero una lettera di messa in mora purchè correttamente indirizzata al soggetto nei confronti del quale si intende agire.

Qualora si intenda agire non nei confronti dell'obbligato principale (emittente assegno o cambiale), ma nei confronti anche degli altri eventuali obbligati con azioni di regresso è invece necessario il protesto.

Quando l'azione non sia stata esercitata entro i termini sopra descritti la cambiale e l'assegno perdono la possibilità di essere utilizzati come titoli esecutivi, ma conservano la validità di prove scritte del credito.

In tali casi, dunque, potranno essere utilizzati come documenti da depositare per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nelle forme sopra descritte che, peraltro, sarà emesso, per legge, in forma provvisoriamente esecutiva.

Un altro titolo esecutivo frequentemente utilizzato è il mutuo ipotecario concesso da una Banca in favore di un determinato soggetto.

Il mutuo costituisce, infatti, già titolo esecutivo e, come tale, in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario delle rate del finanziamento ovvero quando lo stesso sia revocato per inadempimento (morosità che superi le 18 mensilità) la Banca può agire direttamente nei confronti del debitore notificandogli atto di precetto senza passare per la preventiva acquisizione di un titolo giudiziale di pagamento

Fase comune: l'espropriazione forzata

Ciò premesso, una volta ottenuto il titolo esecutivo ovvero se si è già in possesso dello stesso, il primo passo da eseguire è quello dell'intimazione formale di pagamento, definita dalla legge come "precetto", elemento propedeutico ed essenziale ad avviare qualsiasi procedura esecutiva nei confronti del debitore.

Il precetto contiene l'intimazione di pagamento della sorte capitale, degli interessi, nonchè delle spese maturate per l'intervento del legale.

Entro 90 giorni dalla notifica, termine massimo di efficacia del precetto, è necessario iniziare l'azione esecutiva vera e propria sul patrimonio del debitore che può essere di due tipi:

Esecuzione mobiliare

L'esecuzione mobiliare può essere avviata unicamente tramite richiesta all'Ufficiale giudiziario competente per territorio (ossia del luogo in cui si trova il debitore o le cose da pignorare) e, a sua volta, si può svolgere o nella forma del pignoramento presso il debitore o nella forma del pignoramento presso terzi.

- esecuzione presso il debitore

Quando si sceglie tale modalità l'ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio o la residenza del debitore (se persona fisica) ovvero presso la sede legale (se si tratta di persona giuridica) e può pignorare, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, tutti i beni mobili che rinviene in loco i quali vengono così vincolati per il soddisfacimento del credito ed il debitore non può più disporne (es: vendendoli o cedendoli a terzi).

- esecuzione presso terzi

L'esecuzione presso terzi può essere eseguita quando si ha conoscenza dell'esistenza di un credito del debitore nei confronti di un terzo (es: quando il debitore deve riscuotere un affitto da un terzo ovvero se il debitore dispone di somme presso un istituto di credito o se deve ricevere somme dal proprio datore di lavoro).

In questi casi è possibile notificare, sempre tramite ufficiale giudiziario, un apposito atto di citazione al terzo (es: alla Banca) con il quale si intima allo stesso di non disporre delle somme da lui dovute al debitore fino al momento in cui non gli sarà ordinato dal Giudice.

In entrambe le ipotesi, una volta eseguito il pignoramento, entro 15 giorni (a pena di inefficacia) dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario è necessario iscriverlo a ruolo telematicamente (sia che sia presso il debitore ovvero presso terzi, ma in questo caso entro 30 giorni) ed entro i successivi 45 giorni dalla notifica (sempre a pena di inefficacia), solo nel caso di esecuzione presso il debitore, depositare anche un'istanza di vendita dei beni pignorati.

Nel caso del pignoramento mobiliare i beni saranno posti in vendita all'asta partendo dal prezzo base stabilito dall'Ufficiale giudiziario in sede di verbale d pignoramento e il creditore potrà soddisfarsi sul loro ricavato. Dopo la vendita sarà necessario chiedere al Giudice dell'Esecuzione che assegni, in favore del creditore, la somma ricavata.

Nel caso del pignoramento presso terzi, prima di procedere alla richiesta di assegnazione della somma è necessario che il terzo effettui una "dichiarazione positiva", attestando cioè l'effettiva esistenza del credito poichè, in mancanza, (es: assenza di fondi sul conto corrente pignorato) non è possibile recuperare alcuna somma.

Se la dichiarazione del terzo è positiva il Giudice dell'Esecuzione potrà assegnare al creditore la somma disponibile fino alla concorrenza del suo credito.

Esecuzione immobiliare

L'esecuzione immobiliare è un mezzo di recupero da utilizzare soprattutto per crediti di importi piuttosto elevati, visti i notevoli costi che comporta.

Con questa procedura, infatti, è possibile pignorare al debitore eventuali immobili di sua proprietà, impedendogli così la disponibilità e chiedere che vengano posti all'asta per soddisfarsi sul ricavato.

L'esecuzione immobiliare comporta la notifica di un atto formale (c.d. atto di pignoramento immobiliare) al debitore proprietario dell'immobile (sempre entro 90 giorni dal precetto) che andrà poi trascritto (entro 30 giorni dalla notifica) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui il bene è situato in modo da rendere opponibile il vincolo a qualsiasi altro soggetto (es: un terzo che vuole acquistare l'immobile).

Entro 15 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario è necessario iscrivere a ruolo il pignoramento e, quindi, entro 45 giorni dalla notifica è necessario poi depositare, presso il Tribunale competente, un'istanza di vendita con la quale si chiede che l'immobile sia posto in vendita all'asta.

L'immobile viene stimato da un perito di ufficio (le cui spese devono essere anticipate dal creditore che ha iniziato la procedura) e, quindi, su richiesta del creditore, il Giudice dell'Esecuzione ne dispone la vendita, affidando tale procedura ad un professionista delegato (avvocato, notaio o commercialista) che ne cura lo svolgimento presso il suo studio.

Qualora si verifichi l'esistenza di una procedura in corso su un immobile di un debitore iniziata da un altro creditore è, inoltre, possibile intervenire nella stessa, con il proprio titolo esecutivo, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato.

All'esito della vendita dell'immobile il ricavato (dedotte le spese di giustizia) viene utilizzato per soddisfare tutti i creditori in base all'ordine dei privilegi.

Qualora infatti sull'immobile sia stata preventivamente iscritta un'ipoteca (prima del pignoramento) dovrà essere soddisfatto, prima degli altri, il creditore che sia garantito da tale privilegio.

Suggerimenti prima di procedere

Prima di procedere alla scelta dell'uno o dell'altro mezzo di soddisfacimento del credito è bene effettuare delle preliminari indagini patrimoniali anche al fine di evitare di sostenere delle spese di cui potrebbe essere difficile il successivo recupero in caso di tentativi infruttuosi.

Innanzitutto è bene valutare le possibili azioni da intraprendere anche in base all'entità delle somme da recuperare considerato che mentre le procedure di esecuzione mobiliare presentano delle spese non particolarmente rilevanti, quelle di esecuzione immobiliare già dalla loro fase di avvio e sino alla loro conclusione sono particolarmente onerose e, comunque, generalmente mai inferiori ai 3000-4000 euro.

Oltre a quelle di avvio consistenti nella notifica degli atti preliminari (precetto e pignoramento) è necessario sostenere (entro 15 giorni dalla restituzione del pignoramento) le spese di iscrizione a ruolo (il contributo unificato nella misura fissa di 278 euro) e, quindi, entro trenta giorni sempre dalla restituzione dell'atto) le spese di trascrizione del pignoramento (299 euro).

Qiundi, entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita è necessario sostenere le spese per la produzione della certificazione della documentazione prevista dall'art. 567 del Codice di Procedura Civile (visure ipotecarie ventennali, estratti di mappa, ecc...) che può essere anche redatta, in forma sostitutiva da un notaio e che a seconda del numero delle formalità eseguite nei 20 anni sugli immobili oggetto di pignoramento possono variare notevolmente.

In ogni caso tali spese non sono mai inferiori agli 800-900 euro e possono variare anche in aumento.

Successivamente è necessario anticipare le spese di consulenza tecnica del perito nominato dal Tribunale per effettuare la stima degli immobili pignorati e, quindi, dopo la nomina del professionista delegato (un avvocato, un notaio o un commercialista) incaricato de effettuare le aste dei beni corrispondere in suo favore gli acconti necessari per sostenere le spese di pubblicità delle vendite (generalmente 1500 euro ogni due tentativi).

Per tali motivi un recupero di un credito inferiore a 10-15 mila euro potrebbe non giustificare l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare e far propendere piuttosto per tentativi di esecuzione mobiliare (ordinaria o presso terzi).

L'espropriazione mobiliare, infatti, oltre ai costi vivi di notifica di precetto e pignoramento prevede 43,00 euro di contributo unificato (per le procedure di valore inferiore a 2.500 euro) ovvero 139,00 euro per quelle di valore superiore.

Alternativamente è possibile anche utilizzare la procedura di cui all'art. 521 bis del codice di procedura civile che consente di pignorare (alla stregua di un fermo amministrativo) un'autovettura anche se spesso tale mezzo risulta inefficace in quanto la consegna del mezzo al Tribunale è previsto che sia a cura del debitore che nella gran parte dei casi non adempie e, dunque, pur potendo tale esecuzione prevedere dei disagi (es: l'impossibilità di vendere l'auto) spesso non garantisce un reale soddisfacimento del credito.

Prima di scegliere l'una o l'altra forma di esecuzione, tenuto conto delle predette considerazioni, quanto agli immobili è possibile innanzitutto effettuare una semplice verifica catastale che si può eseguire anche in proprio attraverso il sito dell'agenzia delle Entrate.

Registrandosi infatti ai servizi del portale è possibile poi utilizzare il servizio "risultanze catastali" che consente di indicare un codice fiscale e di conoscere se lo stesso ha intestato a suo nome proprietà immobiliari.

Ovviamente il servizio (gratuito) a differenza di quelli a pagamento non consente però di verificare se sull'immobile in questione vi siano dei gravami (es: ipoteche o altri pignoramenti già eseguiti) che, di fatto impedirebbero all'esecuzione di essere efficace.

In tali casi, verificata la presenza di un immobile in capo al debitore sarebbe dunque opportuno prima di aggredirlo effettuare anche delle visure ipotecarie ventennali che consentono di conoscere se sullo stesso siano stati eseguiti degli altri pignoramenti ovvero se vi siano ipoteche iscritte da altri soggetti (es: Banche o altri istituti).

Va, altresì, ricordato che nel 2014 è stato introdotto l'art. 492 bis c.p.c. (rubricato come ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) che consente a creditori muniti di titolo esecutivo, di rivolgersi al Tribunale e di chiedere al Giudice l'autorizzazione ad effettuare ricerche con modalità telematiche da pignorare.

In sostanza è necessario rivolgere un'istanza al Tribunale presso l'ufficio della volontaria giurisdizione (pagando il contributo unificato di 43,00 euro) dimostrando il proprio titolo ad agire per il recupero forzoso e ottenere un'autorizzazione a consultare le banche dati che, nella fattispecie sono unicamente l'anagrafe tributaria e quella previdenziale.

Ottenuta tale autorizzazione il creditore può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate e all'INPS e richiedere che gli siano rilasciate le informazioni richieste.

Per la verità tale metodo pur dando indicazioni potenzialmente interessanti quali ad esempio l'esistenza di conti o rapporti bancari intestati al debitore non fornisce nel dettaglio ulteriori informazioni come la giacenza sui conti e, dunque, non garantisce il pieno successo dell'eventuale esecuzione.

Conclusioni

Ciò premesso, pur avendo brevemente illustrato le procedure di recupero attraverso il ricorso all'esecuzione forzata, ci sentiamo di consigliare, prima di intraprendere tali strade di valutare attentamente anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'esistenza di un patrimonio aggredibile in capo al debitore che consenta un recupero delle somme da lui dovute.

Spesso può verificarsi, infatti, che all'esito di tali procedure o non si riescano a vendere all'asta i beni pignorati ovvero che, vista la presenza di altri creditori concorrenti la somma ricavata non consenta un idoneo soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

E', dunque, sempre bene affidarsi a legali esperti della materia che sappiano valutare con attenzione pro e contro dell'avvio di tali procedure e, che, comunque, informino preventivamente i clienti delle modalità di svolgimento dell'esecuzione e dei relativi costi.