Tribunale

Nell'ordinamento italiano il Tribunale è l'organo giurisdizionale di merito di prima istanza più importante. Esso è competente a decidere, sia in materia civile, che in materia penale.

La competenza civile del Tribunale è disciplinata dall'art. 9 del Codice di Procedura Civile che recita come segue:

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

In base al tipo di giudizi trattati il Tribunale civile si pronuncia in composizione monocratica (attraverso un solo giudice che istruisce la causa e decide all'esito del giudizio) o in composizione collegiale (con la presenza di tre magistrati).

La composizione del Tribunale è disciplinata dalla Sezione VI bis del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile italiano.

Il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 50 ter del cod. proc. civ. it. in tutti i casi in cui la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.

Il tribunale giudica in composizione collegiale solo nelle seguenti ipotesi tassative previste dalla legge:

  • nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

  • nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

  • nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

  • nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

  • nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

  • nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

  • nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

  • nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

  • nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto

Il Tribunale civile può fungere da giudice di appello anche avverso le sentenze rese in primo grado dal Giudice di Pace.

Anche in materia penale il tribunale può decidere in composizione monocratica o collegiale, a seconda dei tipi di reati sui quali è chiamato a giudicare.

L'art 33 ter del Codice di Procedura Penale stabilisce che la riserva di collegialità debba essere espressamente prevista dal legislatore stabilendo che Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis cpp o da altre disposizioni di legge.

Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti puniti con la pena della reclusione fino a dieci anni nel massimo, purché non siano di competenza del giudice di pace.

Sono inoltre attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 [commi 1, 3 e 4,] del medesimo testo unico.

Anche in sede penale il Tribunale può avere funzioni di organo giudiziario di secondo grado quando è chiamato a decidere sugli appelli avverso le sentenze rese dai Giudici di Pace.

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