Primo statuto superstite
1562. Statuto del 1562. Roma, Biblioteca del Senato della repubblica Italiana, Statuti, n. 498.
Edizione: B. Marchetti, Statutum Palumbariae (1562). Lo Statuto di Palombara Sabina, Roma 2007.
Menzioni di statuti antecedenti perduti ed eventuali annotazioni
Prima metà del Trecento. Il notaio menzionato nel proemio come redattore del testo esercitò la sua attività professionale tra il 1333 e il 1355, come osserva il curatore dell’edizione nel suo saggio introduttivo. Marchetti, Statutum Palumbariae cit., p. 28.
1476. Nelle convenzioni stabilite tra vari membri del casato romano dei Savelli per la signoria su Palombara, si fa in più occasioni riferimento al testo statutario castellano allora in vigore: «… giudicare li casi, che occorrono tanto civili, quanto criminali, secondo la forma delli Statuti di Palombara; ed in caso, dove lo Statuto non provvedesse, debba giudicare secondo lo Statuto di Roma…» (art. 5); «… punire secondo la forma delli sopradetti Statuti…» (art. 6); «… punire secondo la forma delli Statuti sopradetti…» (art. 7): «… in quelli casi che li statuti non si esprimessero, ne la parte sua, sia in libertà del Signore del territorio» (art. 10): «… le pene poste nelli statuti, e dove li statuti non provvedessero, possano essi di comune consenso diminuire o crescere, modificare ed alterare ad eorum beneplacitum» (art. 11); «… non eccedendo la forma delli Statuti di Palombara» (art. 13). Il testo della convenzione è edito in R. Luttazi, S. Giovanni in Argentella di Palombara, Palombara Sabina 1924, alle pp. 198-204 [Marco Vendittelli].