Primo statuto superstite
1325-1380. Statuto del Comune di Cortona, 1325-1380, Firenze, Archivio di Stato, Statuti delle comunità autonome e soggette, 279.
Edizione: Lo statuto del comune di Cortona (1325-1380), edizione a cura di S. Allegria e V. Capelli, saggi introduttivi di A. Barlucchi, P. Licciardello, e L. Tanzini, Firenze, 2014 (Deputazione di Storia Patria per la Toscana - Documenti di storia italiana, XVII).
Menzioni di statuti antecedenti perduti ed eventuali annotazioni
1244. Il podestà di Cortona, su mandato del consiglio comunale, rilascia licenza a Boninsegna Guglielmini per recuperare la somma di 80 lire a danno dei Senesi come forma di risarcimento del furto subito da parte di alcuni cittadini della medesima città, e di presentare al podestà, secondo quanto stabilito dallo Statuto, le merci sequestrate (cfr. Siena, Archivio di Stato, Diplomatico generale, 1244 febbraio 12). Il documento è citato in S. Allegria, «Rainerius tunc comunis Cortone notarius». Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo, in Studi in onore di Dino Puncuh, a cura di C. Bitossi, M. Calleri, S. Machiavello, A. Rovere (= Quaderni della Società Ligure di Storia Patria).
1261. Nelle convenzioni tra il vescovo aretino Guglielmino Ubertini e il Comune di Cortona, stipulate il 20 aprile del 1261, si cita più volte uno statuto del Comune di Cortona, nel quale si sarebbero dovute inserire delle rubriche a tutela dei diritti e delle proprietà del vescovo di Arezzo (ed. U. Pasqui, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, II, Firenze, 1903 [Deputazione toscana sugli studi di storia patria. Documenti di Storia italiana, XIV], n. 617); cfr. V. Capelli, Lo statuto del comune di Cortona del 1325: un percorso di lettura, in «Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona», XXIII, 2008-2010, pp. 63-103.
1313. In una delibera comunale del 1313 troviamo il riferimento ad una rubrica dello statuto nella quale si prescrive di stanziare denaro per il completamento della chiesa di San Domenico a Cortona. La delibera è conservata in copia nel ms. settecentesco della Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, ms. 444 (Notti Coritane, vol. XII), pp. 12-14; vedi G. Inga, Gli insediamenti mendicanti a Cortona, in «Storia della città», 9 (1978), pp. 44-55: 54-55. Il riferimento allo statuto riguarda probabilmente una rubrica non più presente nello Statuto del 1325, ma citata e apertamente cassata nella rubrica 103 del quarto libro: «Et ubicumque contineretur in aliquo statuto comunis vel populi quod aliquam quantitatem dicti fratres sive loca habere debeant a comuni Cortone quacumque de causa, auctoritate presentis statuti et capituli constituti sit cassum et vanum, et nullius valoris, et maxime capitulum positum sub rubrica ‘‘De consilio faciendo de mense ianuarii vel aliis mensibus pro edifficatione sive constructione ecclesiarum vel predictorum locorum’’».
1319. Il 2 aprile 1323 il consiglio del popolo e dei consoli e rettori delibera di non rinnovare lo statuto ‘del popolo’ di Cortona del 1319, ma di considerarlo valido ancora per un anno; da questa delibera desumiamo che nel 1319 era stato redatto uno statuto ‘del popolo’ e che esso era, probabilmente, sottoposto a revisione annuale; una buona parte di questa redazione del 1319 sembra essere confluita nello statuto del 1325. Cfr. L. Tanzini, Lo statuto: aspetti politici e istituzionali, in Lo statuto del comune di Cortona cit., pp. 3-21, a p. 4.