È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.Nell'Allegato I al DPR n. 151/2011 è riportato l'elenco delle attività soggette all'applicazione del nuovo Regolamento che classifica le attività in tre classi A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Per tutte le attività a basso rischio (classe A), viene eliminato il parere di conformità, e sarà sufficiente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). I controlli a campione da parte dei VVF verranno fatti entro 60 giorni dall’inizio della attività
Per tutte quelle attività a medio rischio (classe B), la valutazione e l’approvazione dei progetti ai criteri di sicurezza dovrà avvenire entro 60 giorni, e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli, come nel caso sopra, saranno fatti entro 60 giorni a campione.
Per tutte quelle attività ad alto rischio (classe C), la valutazione e l’approvazione dei progetti dovrà avvenire entro 60 giorni, e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli da parte dei VVF verranno effettuati entro 60 giorni.
Si riporta il testo del DPR 151/11 e la modulistica necessaria per la prevenzione Incendi.