lunedì 13 marzo 2023 di Emilio Curci
Come è noto il Dlgs 10 ottobre n. 149/2022 (più noto come riforma Cartabia) ha modificato in misura rilevante alcune norme del Codice di Procedura Civile.
In particolare la riforma ha inciso, in modo particolarmente esteso, sull'intero svolgimento del processo civile a partire dal suo primo atto introduttivo che, come per il periodo pre-riforma, continua ad essere l'atto di citazione, sebbene con alcune importanti novità che andremo di seguito ad esaminare.
E' bene precisare che la riforma ha introdotto, accanto al rito di cognizione ordinario (che si avvia come per il passato appunto con l'atto di citazione a comparire ad udienza fissa) un nuovo rito (il c.d. rito semplificato) che sostituisce e modifica il previgente rito sommario di cognizione (già previsto dall'art. 702 bis c.p.c.) che sarà oggetto di approfondimento in un separato contributo.
Le nuove regole introduttive del processo civile ordinario si applicano per tutti i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
L'atto di citazione continua ad essere disciplinato dall'art. 163 del Codice di Procedura civile il cui testo viene di seguito riportato in corsivo nella sua attuale versione, con l'introduzione, come detto, di alcune importanti novità che vengono esaminate con delle note all'interno dello stesso testo normativo così come riformulato.
Art. 163
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti
I primi due commi rimangono invariati rispetto alla versione previgente. Quindi anche dopo la riforma il calendario giudiziario contenente i giorni destinati alle prime udienze di comparizione viene stabilito con decreto del Presidente del Tribunale, sottoposto alla successiva approvazione del primo presidente della Corte di Appello.
Seppur apparentemente la norma non viene modificata sarà utile comprendere, nel corso degli anni, se le nuove modalità di svolgimento del processo, la cui prima parte, come si vedrà meglio in seguito, si svolge, di fatto, senza la presenza materiale delle parti, potranno incidere sull'organizzazione degli uffici giudiziari.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
Anche i punti da 1) a 3) non subiscono alcuna modifica richiedendo l'indicazione dei medesimi dati già necessari per la precedente versione della citazione.
3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
La prima novità importante è prevista dal numero 3) bis dell'articolo che, in realtà, è una modifica più di "forma" che di "sostanza", atteso che, anche prima della riforma, la condizione di procedibilità (ove prevista) doveva essere comunque soddisfatta e, nella prassi, tale circostanza veniva normalmente menzionata in atti proprio al fine di dimostrare da parte dell'attore l'assolvimento dei relativi oneri previsti dalla legge.
Se a ciò si aggiunge che l'eventuale omessa indicazione di quanto previsto dal numero 3 bis) non è neanche causa di nullità della citazione, perchè non espressamente prevista dall'art. 164 c.p.c., a maggior ragione, tale modifica appare più formale che di sostanza.
Naturalmente ciò non toglie che, indipendentemente, dalla indicazione dei dati richiesti dal numero 3 bis dell'art. 163 del Codice di rito, la condizione di procedibilità (ove prevista) dovrà necessariamente essere soddisfatta al fine di garantire la regolare prosecuzione del giudizio.
Si rammenta che, ad oggi, le principali condizioni di procedibilità che devono essere soddisfatte per la regolare introduzione del processo civile sono:
l'avvio senza adesione ovvero la conclusione negativa di un tentativo di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 per le materie c.d. "obbligatorie";
l'avvio senza adesione ovvero la conclusione negativa di un procedimento di negoziazione assistita per le materie c.d. "obbligatorie";
il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie "agrarie";
il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di energia elettrica e gas;
il tentativo obbligatorio di concilazione con operatori di comunicazioni elettroniche
4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Il numero 4) dell'art. 163 prevede l'inserimento dell'inciso "in modo chiaro e specifico" lasciando invariato per il resto il testo della norma. Ciò al fine di evitare la redazione di atti di difficile comprensione e/o comunque indeterminati. Anche in questo caso la mancanza di indicazione dei fatti i maniera "chiara e specifica" non prevede la sanzione processuale della nullità ovvero altro tipo di preclusione, limitandosi invece a dichiarare la nullità in caso di mancanza totale di esposizione dei fatti (art. 164 c.p.c.).
Stesso criterio viene richiamato anche per la comparsa di risposta per la quale l'art. 167 prevede che il convenuto "proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico".A ben vedere tali disposizioni vanno lette in combinazione, da un lato, con il nuovo art. 121 c.p.c. secondo il quale "tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico" e dall'altro con il nuovo art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c. in forza del quale, "il Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto (omissis) i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti".
In questi casi l'unica conseguenza della mancanza di sinteticità ai sensi del co. 6 dell’art. 46 disp. att. c.p.c., potrà essere non già la nullità dell'atto ma tale difetto potrà "essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo".
Il tutto, dunque, al fine di evitare che gli atti si presentino in forma eccessivamente lunga e "pedante", per quanto, non può che destare qualche perplessità il fatto che sia lasciata la possibilità per il Ministero della Giustizia di determinare i limiti di dimensione degli atti processuali.
Tornando, invece, alla mancanza di chiarezza e specificità (come descritti dall'art. 163), anche in tal caso, come detto non vi è un'espressa sanzione, a meno che l'atto non sia scritto in maniera talmente incomprensibile e generico da determinarne appunto la nullità, potendosi, al limite da ciò trarre la conseguenza (seppur non espressa) come per il difetto di sinteticità della decisione in ordine alle spese di lite.
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata;
I punti 5) e 6) non subiscono alcuna modifica
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125 è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
Uno dei punti maggiormente toccati dalla riforma è proprio il numero 7) dell'art. 163 il quale incide non solo sui termini di costituzione del convenuto, ma sull'intero "sistema" di costituzione del convenuto stesso nel lasso temporale che precede la vera e propria comparizione delle parti dinanzi al Giudice.
Innanzitutto va ricordato che, per effetto del nuovo art. 163 bis del codice di procedura civile, "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero", aumentando così entrambi i termini di trenta giorni sia per il residente in Italia che per il residente all'estero (prima 90 e 120).
Da ciò ne consegue, dunque, che nell'indicazione dell'udienza di comparizione l'attore deve necessariamente tenere conto di detti nuovi termini.
Completamente nuovo, come detto invece il sistema di costituzione per il convenuto che deve predisporre le proprie difese (sempre nelle forme dell'art. 166 c.p.c.) almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione e non più di 20 giorni come nella previgente versione.
Il secondo comma dell’art. 163 bis viene invece abrogato e, pertanto, i termini minimi non possono più essere abbreviati con decreto del Presidente, ma resta sempre ferma la possibilità di ridurre i termini che superano il minimo ai sensi dell’art. 163 bis, co. 3, naturalmente sempre previa richiesta del convenuto con apposita istanza diretta al Presidente del Tribunale.
Scompare anche la possibilità di costituzione "differita" per il convenuto rispetto all'udienza realmente fissata dal Tribunale che, in caso di apposito decreto previsto dal previgente art. 168 bis comma 4, consentiva al convenuto stesso appunto di non doversi costituire entro venti giorni prima dall'udienza indicata in citazione, ma di quella appositamente spostata.
Rimane, quindi, sempre prevista a pena di decadenza la costituzione entro 7 0 giorni liberi dall'udienza indicata in citazione.
Non cambia il termine per la costituzione dell'attore sempre previsto in dieci giorni dall'ultima notifica.
Completamente nuova è invece l'introduzione di due ulteriori avvertimenti obbligatori (rispetto a quelli già esistenti nella previgente versione) e cioè che:
- "la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali"; (es: quando l'avvocato può difendere se stesso senza procura, ovvero per i giudizi in cui la parte può difendersi da sola come nelle opposizioni alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada);
- "che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato".
Tali nuovi avvertimenti, andandosi ad aggiungere a quelli già esistenti in tema di decadenze dovrebbero seguire la stessa disciplina prevista dall’art. 164, co. 2 e 3 con la conseguenza che, in mancanza di uno di questi e, in caso di omessa costituzione del convenuto dovrebbe essere disposta la rinnovazione della citazione, mentre in caso di convenuto che costituendosi solleva la relativa eccezione il Giudice dovrebbe parimenti disporre la fissazione di una nuova udienza.
Non è ben chiaro quale funzione assolvano in tale quadro però i nuovi avvisi, atteso che, a differenza di quelli già previsti per la competenza e per la chiamata in causa del terzo quelli relativi alla difesa tecnica e al patrocinio a spese dello Stato sembrano piuttosto avere una finalità "informativa" per il convenuto piuttosto che altro.
Per completezza e senza pretesa di esaustività riportiamo infine un modello di atto di citazione predisposto per il Tribunale ai sensi del nuovo art. 163 c.p.c. liberamente scaricabile e adattabile alle proprie esigenze