L’obbligo di mantenimento per il coniuge disoccupato o con scarso reddito

Post date: Mar 8, 2011 11:37:29 AM

Il presente contributo prende spunto da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Bari in materia di famiglia. L’esame della sentenza diventa così l’occasione per esporre qualche seppur breve riflessione in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge nei casi in cui questi sia disoccupato o possa disporre di un reddito assai modesto. La vicenda in esame riguarda un giudizio introdotto dalla moglie onde far dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, con affido in via esclusiva delle figlie minorenni, dichiarazione di addebito e obbligo di mantenimento sia in proprio favore che della prole.

Il marito si costituisce, seppur tardivamente, negando ogni addebito e asserendo la propria incapacità di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie, stante il suo stato di disoccupazione.

Dopo aver affrontato i problemi relativi all’affidamento della prole e al riconoscimento dell’addebito la sentenza si concentra sulle statuizioni di natura economica stabilendo che, ad entrambe le figlie, nonostante lo stato di disoccupazione del padre, spetta comunque, un contributo da corrispondere in favore della madre (casalinga) nella misura di 340 euro (170 euro per ogni figlia), nonché, a titolo di mantenimento della moglie, un ulteriore somma mensile di 100 euro.

A tali conclusioni il provvedimento in esame giunge, ponendo per entrambi casi, (mantenimento della prole e del coniuge) quale base del proprio ragionamento la “capacità di lavoro professionale” del padre, atteso che, dagli atti (e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale), è emerso che questi svolge, seppur saltuariamente attività lavorativa per circa 35 euro al giorno e che, comunque, sino all’anno 2006 lo stesso era stato regolarmente assunto.

In ordine al quantum debeatur se per le figlie il Tribunale recepisce un proprio orientamento già consolidato (170 euro ritenuta quale misura minima di sopravvivenza), per la moglie, la sentenza si sofferma, invece, a valutare il fatto che la stessa, da un lato convive con i propri genitori che in ogni caso le forniscono una certa assistenza e, dall’altro, che, essendo ancora in giovane età (24 anni), pur in presenza della necessità di accudire le figlie, ben potrebbe trovare un’occupazione lavorativa anche a tempo parziale.

Tali circostanze, dunque, giustificano, ad avviso del Tribunale certamente un contributo di natura economica in favore della moglie, ma ne determinano una riduzione nella misura di 100 euro mensili.

In via preliminare va rilevato che la sentenza resa dal Tribunale di Bari, pur conformandosi a quanto generalmente sostenuto dalla Cassazione in materia, introduce delle importanti precisazioni in ipotesi, come quella in esame, in cui uno o entrambi i coniugi versano in uno stato di disoccupazione o di occupazione precaria, utili a stabilire i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Come è noto, la fonte dell’obbligo di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, deriva dal combinato disposto degli artt. 155 e 156 del Codice Civile.

Se però l’obbligo del coniuge separato nei confronti dei figli appare concetto abbastanza pacifico e gli unici problemi possono porsi unicamente in relazione alla sua quantificazione, maggiori problemi sembrano, invece, derivare dal diritto al mantenimento in favore del coniuge ai sensi dell’art. 156 C.C., sia in relazione alla sussistenza del diritto stesso che alla determinazione dell’importo dovuto.

Nella norma richiamata si legge, infatti, che tale diritto sussiste (oltre che e, naturalmente, in assenza di addebito) nell’ipotesi di coniuge privo di redditi propri adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello tenuto in corso di matrimonio ed in presenza di una “disparità economica tra i coniugi” stessi.

In tal senso molte pronunce di merito tra cui Cass. Civ. 9878/2006 hanno affermato che: “la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale e non sempre la separazione ne consente la realizzazione, sicchè esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato richiamate dall’art. 156 comma 2 C.C.”. (vedi in tal senso anche Cass. Civ. 19291/2005).

La disparità è, dunque, un presupposto essenziale per l’attribuzione dell’assegno per la cui quantificazione è però necessario valutare le condizioni economiche dei coniugi al momento della separazione.

Su tale aspetto la Suprema Corte tende poi a precisare che il tenore di vita cui fare riferimento è quello che il coniuge “economicamente forte” aveva il dovere di consentire all’altro in relazione alle sostanze di cui disponeva e non già quello più modesto eventualmente tollerato o subito in corso di matrimonio. (Così in Cass. Civ. 16334/2007).

Fatte tali premesse, dunque, anche in presenza di un diritto all’assegno in favore del coniuge più debole, è opportuno chiedersi quale sia il criterio più adatto da utilizzare per una corretta quantificazione economica in ipotesi di redditi estremamente modesti o addirittura inesistenti, come nel caso in esame.

Sotto tale profilo la sentenza annotata formula un interessante ragionamento, pur in linea con le richiamate esigenze comparative di cui all’art. 156 comma 2 C.C., ma disancorandosi da aspetti strettamente aritmetici giunge a determinare il quantum dovuto utilizzando diversi elementi di valutazione.

Da un lato, infatti, il provvedimento in esame prende a riferimento le dichiarazioni del coniuge dalle quali emerge che questi svolge un’attività lavorativa saltuaria percependo circa 35 euro giornaliere e, dall’altro, si sofferma sul fatto che costui aveva già lavorato in passato alle dipendenze altrui (essendosi poi dimesso volontariamente), contribuendo tali circostanze così a far presumere in capo allo stesso “una capacità di lavoro professionale che ben può essere messa a frutto”.

Non solo, ma entrando nel merito del criterio utilizzato per la quantificazione del mantenimento in favore della moglie il Tribunale aggiunge che, se per un verso il marito ha dichiarato di percepire, soltanto saltuariamente 35 euro al giorno, per l’altro, non ha ritenuto di indicare il numero delle giornate lavorative prestate nel corso dell’anno.

Tale inciso, sebbene non ulteriormente argomentato dalla sentenza in esame, non può che far propendere per un giudizio probabilistico sulle capacità reddituali del resistente, non del tutto sfavorevoli o comunque non eccessivamente livellate verso il basso e, perciò, tali da giustificare, comunque, un obbligo di contribuzione a suo carico.

Allo stesso modo tale obbligo viene, però, bilanciato (e contenuto nella misura minima di 100 euro mensili) prendendo a riferimento la situazione reddituale della moglie, casalinga, ma di giovane età e, dunque, con l’astratta potenzialità di ricercare una prima occupazione.

In conclusione, dunque, il provvedimento esaminato, pur ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità e confermando la necessità di un’attenta comparazione di tutti gli elementi richiesti dall’art. 156 comma 2 C.C. introduce, in ipotesi come quelle esaminate ed ossia, in assenza totale (o quasi) di redditi percepiti dalle parti, non solo quale elemento valutativo la pur modesta entità di questi ultimi, ma anche e soprattutto la sussistenza di una “capacità di lavoro professionale” (anche potenziale) dei coniugi, costituendo quest’ultima (anche per la parte economicamente più debole) un elemento di cui tener necessariamente conto per la determinazione del contributo dovuto a titolo di mantenimento.

In un’ottica di maggiore equilibrio tra le parti, così non solo l’aspetto economico reale, costituito dai redditi effettivamente prodotti, ma anche l’aspetto economico potenziale (la capacità professionale dei coniugi tenuto conto anche di elementi quali l’età o le capacità personali) diventa un concetto di essenziale importanza per garantire, almeno potenzialmente, un tenore di vita quanto più vicino possibile a quello condotto in corso di matrimonio ed un giusto contributo per il mantenimento dei figli.

Di seguito i riferimenti del caso e la massima di specie:

TRIBUNALE CIVILE DI BARI, sez. I, 27 luglio 2010, n. 2648

“Per quel che concerne la misura del contributo paterno al mantenimento della prole minorenne, è orientamento consolidato di questo Tribunale che il contributo posto a carico del genitore non affidatario (o nel caso di affidamento condiviso, del genitore non collocatario) non possa essere inferiore ad euro 170,00 mensili per ciascun minore (a meno che i figli siano tre o più, nel qual caso può anche giustificarsi la determinazione dell’assegno in misura inferiore al predetto limite pro capite), atteso che tale importo rappresenta, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, la soglia minima di sopravvivenza. E’ appena il caso di evidenziare che, a diversa conclusione non può portare il dedotto stato di disoccupazione del resistente, perché lo stesso resistente, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di svolgere, ancorchè saltuariamente, attività lavorativa in campagna percependo circa 35,00 euro al giorno (omissis) il che dimostra che egli è dotato di “capacità di lavoro professionale” che ben può essere messa a frutto”.