L'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per danni occorsi ai dipendenti

Post date: Jul 12, 2011 10:48:56 AM

Il presente co

ntributo, sulla base di una recente sentenza del Tribunale di Bari, prova ad esaminare il tema della responsabilità del datore di lavoro per i dannioccorsi ai propri dipendentinell'espletamento delle loro attività lavorative, in virtù degli obblighi a lui imposti dagli artt. 2087 e 2051 del Codice Civile.La vicenda esaminata dalla sentenza riguarda un’azione introdotta da un dipendente ospedaliero, nei confronti dell’ente datore di lavoro, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguito alle lesioni da arma da taglio (un coltello) e alla rottura dialcuni oggetti personali (un orologio e di un bracciale) subiti a seguito di un’aggressione perpetrata nei suoi confronti, mentre prestava servizio nel reparto di chirurgia di urgenza, da parte di un paziente, pervenuto dal locale pronto soccorso in stato di forte agitazione.

Il Tribunale non ha accolto tale domanda non essendo stata ravvisata alcuna responsabilità a carico dell’ospedale per i fatti di causa, nè ai sensi dell'art. 2087, nè ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Prima di entrare nel merito del presente commento appare, dunque, opportuno rileggere le disposizioni citate che rispettivamente recitano:

Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.

"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Dall’esame delle dette norme emerge, in maniera chiara che, nel primo caso, la disposizione impone espressamente al datore di lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni, di osservare una serie di misure e di accorgimenti necessari a preservare l’incolumità del lavoratore, mentre, nel secondo, si tratta di una disposizione di carattere generale applicabile ad una molteplicità di fattispecie e non solo al rapporto di lavoro.

Dunque si può pacificamente affermare che, ai sensi dell’art. 2087 C.C., il datore di lavoro è comunque e sempre tenuto ad osservare una serie di adempimenti, la cui omissione comporta delle responsabilità nel caso di danni ai subordinati, mentre l’eventuale responsabilità concorrente con quella prevista dall’art. 2051 va valutata solo in presenza di una sua effettiva aderenza al caso di specie e alla sussistenza di un nesso causale tra l’evento dannoso e le cose affidate in custodia all’imprenditore.

La sentenza in esame afferma in via preliminare che, nel caso di specie, il richiamo operato dall’attore all'art. 2051 c.c., appare inconferente, non risultando allegati fatti costitutivi astrattamente riconducibili alla fattispecie della responsabilità delle cose in custodia non applicabile, peraltro, con riferimento al fatto illecito di un terzo.

Si pone allora la necessità di una breve riflessione sulla possibilità giuridica di concorso delle norme citate, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia.

A tale proposito va detto che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’art. 2087 c.c. richiamato “obbliga il datore di lavoro ad adottare, ai fini delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza e alla tecnica, misure per l’individuazione delle quali può farsi riferimento, ove sussista identità di ratio, anche ad altre norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad attività diversa da quella dell’imprenditore (cfr. Cass. 29/3/95, n. 3738).

A titolo esemplificativo è stata, così affermata la risarcibilità dei danni subiti da un impiegato di banca rimasto ferito nel corso di una rapina verificatasi, dopo altri due fatti simili, in una sede la cui porta di accesso al pubblico era munita di un congegno automatico di apertura difettoso (cfr. Cass. 6/9/88, n. 5048, in Resp. civ. e prev. 1989, 363), con la precisazione che “l’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione non solo di misure igienico-sanitario o antinfortunistico ma anche di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione nell’ambiente o in costanza di lavoro in relazione ad attività anche allo stesso non collegate direttamente, come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese” (cfr. Cass. 6/9/88, n. 5048).

Analogamente, è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un apprendista addetto da pochissimi giorni ad una macchina con lame rotanti, essendo “il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro … particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto ad una macchina di particolare pericolosità” (cfr. Cass. 2/20/98, n. 9805).

In alcuni casi è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro, anche ai sensi dell’art. 2051 C.C., fatta sempre salva, come è ovvio, la prova del caso fortuito.

Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto occasione di negare la responsabilità del datore di lavoro per i danni prodotti ai lavoratori dalle cose loro assegnate e solitamente usate per l’esecuzione della prestazione, qualora nell’evento dannoso, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità, siano rinvenibili gli estremi del caso fortuito inteso nella sua accezione più ampia comprensiva, cioè anche degli elementi eventuali della colpa del danneggiato e del fatto del terzo.

Per esempio si è negata la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un’impiegata comunale per effetto del cedimento di una cerniera metallica e della conseguente rottura di un’anta di vetro della libreria, di recente fattura e di natura non insidiosa, che arredava il suo ufficio (cfr. Cass. civ. sez. lav. 2/2/99, n. 870, in ).

Ciò premesso, come detto, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la fattispecie dell’art. 2051, non solo considerando il verificarsi di un fatto ascrivibile ad un terzo (il paziente aggressore), ma anche in virtù dell’assenza di elementi che potessero ricondurre i danni ad un nesso causale con mezzi o macchinari su cui incombeva l’obbligo di custodia da parte dell’ospedale (le lesioni non risultano causate da mezzi presenti in ospedale).

Nei casi giurisprudenziali sopra citati, infatti, intanto è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro anche per fatti ascrivibili a terzi (come la rapina) soltanto in ipotesi in cui i danni fossero ricollegabili (anche sul piano causale) ad un oggetto o ad un macchinario nella disponibilità dell’impresa (es: il congegno difettoso di apertura delle porte della banca).

Nel caso che ci riguarda, invece, i danni (fisici e materiali) non hanno alcun collegamento con elementi materiali dell’attività imprenditoriale, ma sono stati unicamente provocati dall’intervento di un terzo estraneo.

Verificata, dunque, la sola applicabilità dell’art. 2087 del Codice Civile si pone ora il problema di valutare fino a quale punto l’obbligo imposto al datore di lavoro da tale norma possa far sorgere responsabilità a carico di quest’ultimo.

La sentenza sostiene che: “ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi.”

Il provvedimento esaminato afferma che in tal caso, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare non solo l'esistenza di tale danno, ma anche la condotta omissiva del datore del lavoro nel predisporre le idonee cautele.

Di converso, afferma sempre la sentenza, grava sul datore di lavoro, solo una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato.

In tal senso, dunque, viene confermato l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale sancito da Cass. Civ. 21590/08 e 9817/08 che affermano: “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc è di carattere contrattuale ….ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’ art. 1218 c.c ….. da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’ esistenza dell’ obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione , mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto il suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno.”

Premessa tale ripartizione degli oneri probatori, nel caso in esame il fatto storico delle lesioni subite dall’attore è stato pacificamente accertato, mentre la dinamica dell’evento è rimasta indefinita.

Infatti l’attore, sia nell’atto introduttivo del giudizio, che in sede di interrogatorio formale non è stato in grado di descrivere come si fosse ferito, limitandosi ad affermare che, presumibilmente, tanto sarebbe avvenuto nel tentativo di bloccare il paziente e che, ad un certo punto, in tale circostanza, si era reso conto di essere sporco di sangue.

Alcuna dichiarazione, nemmeno testimoniale è stata in grado di descrivere, né le modalità, né l’autore del ferimento, né per opera di quale arma fossero state prodotte le lesioni lamentate.

Nemmeno la consulenza tecnica di ufficio era di maggior aiuto, atteso che si limitava a descrivere la natura della lesione quale conseguenza della azione di un "oggetto tagliente", sicché non era possibile comprendere se quest'ultimo fosse in possesso dell’aggressore o facesse parte del corredo sanitario presente in sala.

Ciò premesso, mancando assolutamente elementi certi in merito alla descrizione dell’evento dannoso e del suo autore il Tribunale ha ritenuto che non si potesse ritenere provato che i danni fossero stati conseguenza della omissione di valide misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.

E tanto, a maggior ragione, nell’impossibilità di avere un’indicazione precisa delle cause della ferita, non poteva neanche portare a ritenere che la lesione sarebbe stata evitabile attraverso l’adozione di idonee cautele da parte dell’ospedale.

A chiusura e a conferma di tale ragionamento la sentenza afferma che le cautele imposte al datore di lavoro “non possono spingersi oltre la soglia della esigibilità in ragione della prevedibilità dell'accaduto”.

Ne consegue, dunque, che, in assenza di una rigorosa prova, sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica che sia), sia della quantomeno astratta prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso, alcuna responsabilità può essere ascritta al datore di lavoro.

In estrema sintesi, dunque, se è vero che sul datore di lavoro incombono precisi obblighi di tutela e salvaguardia dei propri dipendenti, è altrettanto che evidente che la responsabilità per eventuali danni occorsi a questi ultimi nel corso dell’attività lavorativa svolta, può essere al primo addebitata soltanto quando il lavoratore riesca compiutamente a dimostrare, non solo il nesso di causalità con i lamentati danni, ma anche l’obbligo violato (seppure in via generica) dal datore stesso.

Ne consegue, dunque, che in assenza dell’adempimento dell’onere probatorio anche in relazione ad uno solo degli elementi citati alcun risarcimento potrà essere addebitato all’imprenditore.

Il provvedimento esaminato, dunque, giunge a equilibrate conclusioni nel rispetto di una corretta ripartizione degli oneri probatori a carico delle parti evitando, in assenza di elementi probatori oggettivi, di gravare il datore di lavoro di una responsabilità che, pur in presenza degli obblighi a lui ascritti ai sensi dell’art. 2087 C.C. non può spingersi fino ai limiti di un’ingiusta ed eccessiva “responsabilità oggettiva”.