Gli interventi in tema di giustizia del DL 137/2020

(c.d. "decreto ristori")

lunedì 2 novembre 2020 di Emilio Curci

Con la pubblicazione del Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto ristori) il Governo, oltre a introdurre diverse misure di sostegno per le attività economiche colpite dalle restrizioni attuate dal DPCM del 24 ottobre 2020 ha previsto alcuni interventi in materia di giustizia.

Di seguito ne indichiamo i contenuti soffermandoci su quanto previsto dalle singole norme del decreto.

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia (art. 31).

L'art. 31 del decreto introduce la possibilità di svolgere in modalità telematica le elezioni per il rinnovo degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

Tali modalità devono essere disciplinate da apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

Secondo quanto previsto dal comma 2, inoltre, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare, con il regolamento di cui al comma 1, le modalità di votazione in forma telematica anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi nel caso in cui tale rinnovo si svolga in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Il comma 3, infine, prevede che il consiglio nazionale possa differire, per un periodo non superiore a 90 giorni, la data prevista per le elezioni degli organi territoriali e della rappresentanza nazionale, ove tale data sia stata già fissata al momento di entrata in vigore del Decreto legge.

In sostanza, dunque, al fine di ridurre al massimo le possibilità di contatti interpersonali e, dunque, di diffusione del contagio, il consiglio nazionale dell'ordine professionale (su questo link è possibile consultare l'elenco degli ordini interessati) può prevedere il rinnovo degli organi sia a livello territoriale che nazionale in forma telematica, il tutto però previo regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (e, dunque, entro il 28 dicembre 2020).

Disposizioni sulla giustizia civile (artt. 4 e 23).

L’art. 4 estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore portandola al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 giugno già previsto dall’art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Lo stesso articolo prevede l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile» (e quindi dei pignoramenti immobiliari) - che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Quindi viene sostanzialmente prorogata la sospensione delle attività esecutive di sfratto (e/o comunque di rilascio) aventi ad oggetto l'abitazione principale, mentre per quanto riguarda i pignoramenti e sempre con riferimento alle abitazioni principali, tutti quelli eseguiti dal 25 ottobre sino alla data di conversione (e, dunque, di fatto non oltre il 28 dicembre) sono inefficaci.

L’art. 23 introduce diverse misure per l’esercizio dell’attività giurisdizionale in campo civile, la cui durata è estesa sino al "termine di scadenza" di cui all’art.1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 termine che va interpretato come scadenza del periodo di emergenza e, cioè fino al 31 gennaio 2021.

Fino alla medesima data prevede, altresì la norma, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio, come convertito dalla l. n. 77/2020), che prevedono modalità di celebrazione dell’udienza civile alternative alla forma canonica.

Il comma 3 dell’art. 23, stabilisce che le udienze dei procedimenti civili pubbliche si possano celebrare a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 c.p.c., rimettendo tale facoltà al singolo magistrato e, dunque, superando così il limite della nullità prevista dal codice di rito.

Novità importanti previste dal comma 6 anche in tema di udienze di separazione consensuale e divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Per tali udienze, infatti, sarà possibile disporre la trattazione scritta (già prevista dall'art. 221 del DL n. 34/2020 come convertito in legge n. 77/2020) in sostituzione di quella celebrata in presenza delle parti.

Il comma 7 consente (a differenza della previgente normativa) al giudice di non essere presente necessariamente nell'Ufficio ma anche da altra postazione.

Il comma 9 regola, invece, le modalità di svolgimento delle camere di consiglio collegiali, introducendo la possibilità che le relative deliberazioni possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Per effetto del comma 10 dell'art. 3 le nuove disposizioni, nonché quelle previste all’articolo 221 D.L. n. 37/2020, conv. L. n. 77/2020, in quanto compatibili, sono altresì applicabili ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Disposizioni in campo penale (artt. 23 e 24).

Nel medesimo periodo di vigenza delle norme introdotte in campo civile (e, dunque, con la ragionevole interpretazione della conclusione dello stato di emergenza) vengono introdotte importanti disposizioni in campo penale.

Quanto alla fase delle indagini preliminari la norma prevede che, nel corso delle stesse, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone.

In ogni caso, tale modalità potrà essere utilizzata solo in presenza delle seguenti condizioni:

- se la presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

- se il difensore della persona sottoposta alle indagini non si sia opposto, quando l’atto richiede la sua presenza (es: interrogatorio);

Quanto alle modalità di esecuzione di tali atti di indagine da remoto la norma stabilisce che le persone chiamate a partecipare siano tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza purchè questo abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento.

Presso detto ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.

Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Tale inciso è molto importante in quanto deve essere compatibile con la situazione particolare nella quale difensore e assistito possono venirsi a trovare e, cioè fisicamente distanti.

Prosegue, infatti la norma stabilendo che "il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito".

Dunque qualora il difensore scelga di non essere presente dovrà essere sempre consentito alla persona sottoposta alle indagini di disporre di un sistema di collegamento "privato" con l'avvocato onde poter beneficiare della necessaria riservatezza.

L'articolo prevede poi che la persona offesa e quella sottoposta alle indagini possano partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste e i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale (ex art. 137, comma 2, c.p.p.)

Prevista per il giudice anche la possibilità di procedere con collegamento da remoto all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (ex art. 294 c.p.p.).

Naturalmente si ribadisce sempre che il difensore non si opponga all'utilizzo di tali strumenti, circostanza che determinerà la necessità di procedere secondo le modalità tradizionali.

Come per le udienze civili l'art. 23 al comma 3, anche per le udienze penali (e, dunque, ragionevolmente di quelle tenute dinanzi ad ogni tipo di organo giudiziario) prevede che quelle in cui è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (ex art. 472, comma 3, c.p.p.).

L'udienza deve essere, dunque, celebrata unicamente alla presenza e con la partecipazione dei soggetti necessari per legge (ausiliario del giudice, pubblico ministero e del difensore delle parti private), nonché alla presenza e con la partecipazione (eventuale) delle parti private, degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, degli interpreti, consulenti o periti.

Il comma 5 dell'art. 23 dispone che le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possano essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La stessa disciplina trova applicazione anche per la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate quando ciò sia possibile e comunque in tutti i casi in cui la presenza dei detti soggetti non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (comma 4).

Prosegue sempre la norma stabilendo che "lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore".

E' importante tale definizione in quanto "vincola" il soggetto imputato libero ad essere presente presso la stessa posizione dalla quale si collega il difensore.

Quanto alle modalità di decisione sono stabilite dal successivo comma 9.

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Precisa poi la norma che "Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Previsto inoltre che "dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria".

Tali previsioni non trovano applicazione per quanto riguarda le deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Il comma 5 dispone, inoltre, che la persona arrestata o fermata in custodia presso la propria abitazione o presso altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero presso una casa famiglia protetta possa partecipare, come il difensore, all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.

In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale (ex art. 137, comma 2, c.p.p.), o di vistarlo (ex art. 483, comma 1, c.p.p.).

Il comma 8 stabilisce che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 c.p.p. (rispettivamente camera di consiglio e dibattimento) la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.

Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni.

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte dalla Corte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Le previsioni anzidette non trovano applicazione alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Qualora invece il difensore o il procuratore generale vogliano procedere a discussione orale tale richiesta deve essere formulata per iscritto entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.

Relativamente alle udienze dibattimentali, il Decreto stabilisce che si applicano in quanto compatibili le ipotesi di cui ai commi cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e in particolare che:

- qualora viene disposta la partecipazione a distanza, deve essere attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto e se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri (comma 3);

- è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato e qualora il difensore o il suo sostituto siano presenti nell'aula di udienza possano consultarsi riservatamente con l'imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 4);

- il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza (comma 5).

Come norma di chiusura il comma 10 prevede che le disposizioni sopra indicate, nonché quelle di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Premesse tali disposizioni normative si evidenzia, in ogni caso, che da una prima lettura appare problematico il rinvio ai "collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia", atteso che verosimilmente in mancanza di una rapida emissione dello stesso molte procedure non potrebbero essere attivate.

Semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.

L'art. 24 introduce diverse novità in tema di deposito di atti, documenti e istanze.

In particolare il comma 1 stabilisce che "il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dal comma 3 dell’articolo 415-bis (Avviso di conclusione delle indagini preliminari) c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico" e che "il portale del processo penale telematico deve essere “individuato” con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Quindi anche in tal caso l'effettiva operatività del sistema appare subordinata all'emanazione di un provvedimento di natura regolamentare che rischia di rallentarne l'applicazione.

Sempre l'art. 24 prevede poi che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si segnala che di fatto pur non esistendo almeno al momento della presente pubblicazione un portale del processo penale telematico esiste un "Portale deposito atti penali" sul sito ministeriale, di fatto già attivato e riservato agli atti di cui all'art. 415 bis c.p.p., ma con una funzionalità a "doppio binario" nel senso che per la sua operatività al difensore era richiesto di trasmettere di anticipare gli atti in formato telematico e poi di depositarli anche in formato cartaceo.

Sul punto è lecito chiedersi se sin d'ora tale problema sia stato superato anche in vista di quanto previsto dal successivo comma 6 (vedi infra).

In ogni caso nell'ottica di una progressiva estensione delle modalità di deposito telematiche degli atti penali, il comma 2 dell'art. 24 ha previsto che "il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, può individuare gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità anzidette".

Il comma 6 prevede che per gli atti di cui al comma 3 dell’art. 415-bis e per quelli che saranno individuati dal Ministero della giustizia, il difensore può procedere al deposito esclusivamente per il tramite del portale del processo penale telematico non essendo consentito, e non producendo alcun effetto di legge, l’invio tramite posta elettronica certificata.

Per tutti gli altri tipi di atti il comma 4 dell'art. 23 prevede che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 possono essere depositati con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

In tal caso il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

Anche in tal caso si segnala il rischio di una ritardata attuazione della norma in attesa di tale provvedimento.

Giustizia amministrativa (art.25)

L’art. 25 introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l’ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.

Secondo quanto previsto dal comma 1 continuano ad applicarsi dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, periodo quarto e seguenti, del D.L. n. 28/2020 (come modificate dalla legge di conversione n. 70/2020).

In virtù di tali disposizioni le parti possono chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto con istanza depositata nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell’udienza cautelare.

Secondo quanto previsto dal comma 3, in via transitoria, per le udienze e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, tale istanza potrà essere depositata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.

L’istanza è, comunque, accolta dal Presidente se proviene congiuntamente da entrambe le parti, mentre negli altri casi è soggetta a valutazione ferma restando la possibilità che, ove ritenuta necessaria, la discussione orale può essere comunque disposta.

La segreteria tre giorni prima della data di udienza informa le parti su ora e modalità di collegamento, e viene dato atto a verbale delle modalità di accertamento delle identità dei partecipanti.

Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato aula di udienza.

Come modalità alternativa alla discussione è prevista la possibilità di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa (così come per gli altri atti del processo amministrativo telematico) ovvero di depositare una richiesta di passaggio in decisione.

Il comma 2, infine, prevede che – salvo quanto previsto dal comma 1 in tema di discussione orale da remoto – nel medesimo periodo (9 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) gli affari in trattazione passino in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.

Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo senza emissione di avviso.

Giustizia contabile (art. 26)

L’art. 26 si occupa delle misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, dunque, in questo caso stabilendo espressamente il termine di durata massima della vigenza delle misure stesse.

Il comma 1 stabilisce che le adunanze e le udienze dinanzi la Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico debbano celebrarsi a porte chiuse (ai sensi dell’art. 91, co. 2 D.Lgs. n. n. 174/2016) e, dunque, senza alcuna possibilità di scelta discrezionale (come per il processo civile o penale).

Giustizia tributaria (art. 27)

L’art. 27 introduce disposizioni per lo svolgimento del processo tributario in pendenza dello stato di emergenza epidemiologica anche in tal caso, fissando come orizzonte temporale di riferimento la "cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ovvero ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario"

In tali situazioni la norma prevede che "lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio avvenga con collegamento da remoto".

Tale modalità è autorizzata, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

Nei casi in cui sia prevista la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Il comma 2 prevede, inoltre, quale modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto quella in cui la controversia passi in decisione sulla base degli atti depositati.

In tale ipotesi è sempre fatta salva la possibilità, per la parte (anche individualmente) di chiedere la discussione da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Qualora venga, invece richiesta la discussione da remoto, ma non sia possibile procedervi, l’udienza si svolgerà nella forma della trattazione scritta, tramite la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.

Seppur con improprio riferimento ad atti processuali non tributari (memorie conclusionali e di replica sono infatti solo del processo civile) la norma appare apprezzabile in quanto garantisce un effettivo contraddittorio tra le parti, a differenza di come avviene per la trattazione scritta nel processo civile, considerato anche che, sempre la norma prevede che "nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini".

Previsto, infine, che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza siano esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze.