La punteggiatura del diritto, parte 2

il punto interrogativo, le virgolette e gli altri segni

di Emilio Curci

Quando si scrivono atti giudiziari o, comunque, testi di tipo legale è molto frequente l'uso di numerosi segni di punteggiatura che, nel corpo del discorso possono assolvere a numerose funzioni ancor più che in altri contesti.

Sul punto c'è ben poco da dire se non che è importante utilizzarlo correttamente a chiusura di singole frasi o periodi.

E' altrettanto importante "andare a capo" correttamente. Dopo un punto è infatti possibile o proseguire sulla stessa riga ovvero proseguire nella scrittura nella riga successiva lasciando un'interlinea rispetto alla linea precedente.

Personalmente, scelgo di proseguire a scrivere anche dopo il punto sempre sulla stessa riga quando ritengo necessario racchiudere un concetto in un unico paragrafo ovvero più semplicemente quando per ragioni di "spazio" devono contenere un testo in un determinato numero di pagine.

Se da un lato,  non andare frequntemente a capo  consente di risparmiare parecchio spazio, dall'altro però, dall'altro eccedere in tale scelta può dare l'impressione di un testo troppo concentrato che scoraggia, peraltro, il lettore.

E' dunque indispensabile ogni volta in cui si vuole cambiare concetto, ovvero quando si vuole parlare di un altro argomento (es: un altro motivo di diritto) non solo andare a capo lasciando spazio sulla linea precedente dopo il punto, ma anche creare dei paragrafi numerati enfatizzandoli con l'utilizzo del grassetto.

Ormai con tutti i programmi di scrittura è possibile creare degli "elenchi puntati e numerati" che automaticamente creano i paragrafi numerati dei quali si può scegliere anche lo stile.

Personalmente utilizzo sempre i numeri arabi ai quali faccio seguire una parentesi. Ad esempio se voglio creare un paragrafo nel quale devo spiegare le motivazioni di un'eccezione di incompetenza territoriale che voglio sollevare scrivo come di seguito:

1) SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

Evito di utilizzare  negli elenchi puntati sia i pallini che i numeri romani o altre segni presenti sui programmi di scrittura perchè a mio avviso rendono l'atto meno "pulito" e leggibile, ma naturalmente anche questa è una scelta personale rimessa a chi sta elaborando il testo.

Se si vuole esplicitare meglio il concetto ovvero si ritiene necessario affrontarlo sotto diversi profili  si possono elaborare dei sotto paragrafi  sempre con l'utilizzo dei numeri arabi, ovvero con le lettere.

Tornando all'esempio di sopra si potrebbe procedere come di seguito:

1.1) SUL LUOGO IN CUI E' SORTO IL CONTRATTO

1.2) SUL LUOGO DI RESIDENZA DEL DEBITORE

ovvero:

1.A) SUL LUOGO IN CUI E' SORTO IL CONTRATTO

1.B) SUL LUOGO DI RESIDENZA DEL DEBITORE

Un'impostazione di questo tipo rende l'atto molto chiaro e leggibile a tutti e consente di esaminare in maniera ordinata ogni signolo motivo in esso esplicitato.

Le parentesi possono essere, invece, utilizzate in una frase o per inserire degli incisi per spiegare, con degli esempi di cosa si sta parlando, come in una frase di questo tipo: 

tali ipotesi però sono sono quelle tassativamente previste dalla legge (errore, violenza e dolo) escludendosi in tutti gli altri casi la possibilità di ottenere l'annullamento di un atto.

Allo stesso modo   nella parentesi si può racchiudere il riferimento ad una massima giurisprudenziale con la tipica formula: (così in Cass. Civ. sentenza n. ... del ....).

I due punti possono essere utilizzati all'inizio di un elenco, suddividendone gli elementi con i punti e virgola ovvero per introdurre un'espressione direttamente estrapolata da una dichiarazione effettuata da una parte.

Non è ad esempio infrequente che negli atti si faccia esplicito riferimento al contenuto di deposizioni testimoniali. In questo caso si utilizzano frasi del tipo:

Il fatto è stato integralmente confermato dalle deposizioni del teste Rossi Francesco, il quale ascoltato all'udienza del ... ha dichiarato: "ricordo quel giorno di aver visto Caio che attraversava la strada".

Naturalmente in tal caso il testo andrà inserito tra virgolette e trascritto in corsivo in modo da differenziarlo dal testo ordinario dell'atto proprio perchè non proveniente da chi sta scrivendo ma da soggetto esterno.

Le virgolette sono uno strumento da utilizzare, oltre che per effettuare appunto una citazione anche per per evidenziare la natura gergale, tecnica o metaforica di una parola o per parole e frasi straniere non ancora entrate nell'uso comune della lingua italiana.

A titolo esemplificativo si può scrivere: 

Perchè sia riconosciuta la fondatezza dell'azione revocatoria è necessaria sia la sussistenza del "consilium fraudis"  che di un "eventus damni"

In molti casi, come quello appena citato, ritengo sia opportuno utilizzare anche il corsivo per le parole inserite tra virgolette.

Il punto interrogativo e il punto esclamativo che normalmente vengono utilizzati per formulare una domanda ovvero per un'esclamazione, negli atti legali possono essere utilizzati per enfatizzare certi concetti ovvero per creare dubbi sulla fondatezza di quello che scrive la controparte.

Utilizzando il punto interrogativo si potrebbero inserire espressioni come le seguenti:

Come è possibile che in un simile contesto Tizio non si sia accorto dell'errore ? 

Per enfatizzare ulteriormente il concetto (anche se personalmente non ne gradisco l'uso eccessivo) si potrebbero aumentare i punti interrogativi diventando così la frase: 

Come è possibile che in un simile contesto Tizio non si sia accorto dell'errore ? ???

Analogo discorso è possibile farlo per il punto esclamativo il cui effetto, anche in tal caso potrà essere enfatizzato aumentando il numeri di segni apposti come nella frase:

Una sola cosa avrebbe dovuto fare controparte ed, invece, risulta chiaro che non l'abbia mai fatta !!!!

Come dicevo sopra personalmente non amo eccedere nell'utilizzo di tali segni, ma se usati nella giusta maniera possono rendere più efficace agli occhi di chi legge il contenuto del testo che si è scritto.

Non è infrequente negli atti legali l'utilizo dei puntini di sospensione che, come è noto, servono proprio a creare nel lettore un senso di attesa, introdurre una reticenza o un'allusione, o lasciare sottintesa una parte del significato.

Per esempio, quando si vuole contestare la veridicità di una dichiarazione testimoniale resa non è infrequente utilizzare espressioni del tipo: 

Sempronio, durante una deposizione piena di contraddizioni ha affermato: "ho visto ogni giorno il Sig. Rossi recarsi a casa del signor Bianchi", eppure poco prima aveva sostenuto l'esatto contrario......

Per quanto può valere il consiglio di chi scrive è importante fare un uso moderato dei puntini di spsensione perchè non sono elementi essenziali dell'atto, ma vanno utilizzati  appunto soltanto quando serve.

I segni di punteggiatura in un atto legale hanno, dunque, un'estrema importanza perchè, non solo, servono a dare un maggior ordine e chiarezza all'atto ma servono anche ad enfatizzare determinati concetti ovvero a contrastare quelli espressi dalla controparte o, comunque, quelli di cui vogliamo inficiare la validità.